Sospensione licenza ex art. 100 TULPS richiede episodio grave, non singola lite (TAR Lombardia n. 1208 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio commerciale ai sensi dell’art. 100 TULPS può essere adottata anche a prescindere da responsabilità dell’esercente e senza che ricorrano necessariamente tumulti o gravi disordini, essendo sufficiente che l’attività costituisca, nell’apprezzamento discrezionale dell’Autorità, un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini. Tuttavia un unico episodio, non connotato da particolare violenza o allarme sociale, non integra di per sé il presupposto legittimante della sospensione. Accertata l’illegittimità del provvedimento e sussistenti i requisiti della responsabilità dell’Amministrazione, il danno da mancato guadagno — non coincidente con i mancati ricavi — si liquida equitativamente ex art. 1226 cod. civ. in misura proporzionale ai ricavi non realizzati, in difetto di prova delle mancate spese.

Il Fatto

Due società gestiscono uno stesso esercizio commerciale a Bergamo, l’una per la somministrazione di alimenti e bevande, l’altra per l’attività di pubblico spettacolo. Con decreto del Questore, adottato ex art. 100 TULPS, le rispettive autorizzazioni vengono sospese per dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo alla notifica.

Il provvedimento si fonda su un unico episodio di rissa tra avventori, avvenuto quattro giorni prima, all’interno e nelle immediate vicinanze del locale. Le società chiedono l’annullamento del decreto e il risarcimento dei danni. L’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità per acquiescenza, per avere le ricorrenti rinunciato a un’istanza di annullamento in autotutela e, quanto a una di esse, per avere pagato in via agevolata la sanzione amministrativa irrogata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di acquiescenza. La rinuncia a un’istanza di annullamento in autotutela non equivale a rinuncia all’azione giudiziale. Nel caso concreto, quella scelta rispondeva semmai alla volontà di ottenere un’autorizzazione in deroga per eventi già programmati, poi effettivamente rilasciata. Quanto al pagamento spontaneo della sanzione, esso si spiega con il beneficio della riduzione a un terzo del massimo edittale, ai sensi dell’art. 16, comma 1, l. 689/1981, e non implica ammissione dei fatti contestati.

Nel merito è accolto il secondo motivo, ritenuto assorbente. L’art. 100, primo comma, TULPS consente al Questore di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica o la sicurezza dei cittadini.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la misura si fonda su una finalità preventiva, a prescindere da responsabilità personali dell’esercente, e non richiede necessariamente tumulti o gravi disordini. Su questa base, si è però precisato che “un singolo episodio, non caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale, non sia sufficiente a rappresentare il legittimo presupposto della sospensione” (richiamato Cons. Stato n. 1752 del 2016).

Applicando tale criterio, il provvedimento si fonda su un episodio unico, non preceduto da altri simili, consistente in una lite tra avventori, con una sola persona ferita in modo lieve e medicata sul posto, privo di violenza grave e di allarme sociale particolarmente elevato. Manca dunque il presupposto della pericolosità per l’ordine pubblico necessaria a giustificare ragionevolmente la sospensione. Assorbiti il primo, il terzo e la censura subordinata sulla proporzionalità.

Il Collegio annulla il provvedimento, riconoscendo l’interesse delle ricorrenti anche per il pregiudizio reputazionale e commerciale e per il rischio che il precedente rilevi in caso di ripetizione dei fatti. Quanto al risarcimento, sussistono tutti i requisiti della responsabilità dell’Amministrazione, compresa la colpa, presuntivamente correlata all’illegittimità del provvedimento e non esclusa da alcun errore scusabile. Poiché gli importi documentati riguardano i mancati ricavi, dai quali vanno detratti i mancati costi, il Collegio liquida il mancato guadagno in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. nella misura del 20% dei ricavi non realizzati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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