La mancata attribuzione della lode all’esame di Stato non è sindacabile se immune da irragionevolezza (TAR Abruzzo n. 296 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione della lode in sede di esame di Stato costituisce massima espressione di discrezionalità tecnica della commissione d’esame, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo se non nei limiti della conformità del giudizio ai canoni di logicità e coerenza, nonché ai parametri normativi o ai criteri deliberati preventivamente. La lode non discende automaticamente dal raggiungimento del punteggio massimo di dieci decimi, ma richiede un quid pluris — spesso individuato nella particolare distinzione del candidato o nella costanza di un rendimento eccezionale — la cui sussistenza rientra nella sfera valutativa dell’organo tecnico. Il tenore letterale dell’art. 13 del D.M. n. 741/2017, prevedendo che la votazione di dieci decimi «può» essere accompagnata dalla lode previa deliberazione assunta all’unanimità, delinea una facoltà discrezionale e non un atto dovuto. Il provvedimento può essere annullato solo in presenza di manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, alunno della scuola secondaria di primo grado, aveva conseguito il diploma con la votazione di dieci decimi, ma la commissione d’esame non gli aveva attribuito la lode, nonostante la deliberazione della sottocommissione avesse proposto il massimo riconoscimento. Dall’esame dei verbali emergeva che la commissione plenaria, con tre voti contrari, non aveva ratificato la proposta, richiamando un’esposizione orale “non particolarmente brillante” e un comportamento non sempre irreprensibile tenuto dallo studente nel corso del triennio.
Il candidato e un genitore impugnavano la votazione nella parte in cui non era stata assegnata la lode, deducendo eccesso di potere, violazione di legge, contraddittorietà tra provvedimenti, difetto di motivazione e disparità di trattamento rispetto ad altri alunni che avevano ottenuto la lode senza riportare il massimo dei voti in tutte le prove.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui l’attribuzione della lode costituisce massima espressione di discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. VI, n. 5785 del 2014). Le valutazioni riguardanti l’eccellenza del percorso scolastico e la particolare maturità dello studente, fondate su competenze pedagogico-didattiche, sfuggono al vaglio del giudice amministrativo, che può intervenire solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento dei fatti.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale ha ritenuto che le votazioni espresse in forma numerica e i giudizi valutativi correlati rendessero il provvedimento sufficientemente motivato. Sotto il profilo procedurale, l’assegnazione della lode richiedeva l’unanimità della commissione, non raggiunta nel caso di specie; sotto il profilo del merito tecnico, la commissione aveva dato atto di un’esposizione orale “non particolarmente brillante” e di un comportamento non irreprensibile, elementi che, letti congiuntamente, rendevano la scelta una conseguenza logica e coerente del percorso documentato.
Il Collegio ha infine disatteso la tesi secondo cui la sussistenza dei presupposti di legge obbligherebbe l’amministrazione al conferimento del riconoscimento. Il tenore letterale dell’art. 13 del D.M. n. 741/2017, laddove prevede che la votazione di dieci decimi «può» essere accompagnata dalla lode, delinea una facoltà ampiamente discrezionale: la norma orienta l’azione della commissione ma non la vincola, non configurando la lode come atto dovuto al mero raggiungimento del punteggio massimo, bensì come esito di un apprezzamento ulteriore. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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