Necessaria istruttoria sulla natura di area pedonale prima di decidere sull’occupazione di suolo pubblico (TAR Sardegna n. 448 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento autorizzatorio all’occupazione di suolo pubblico, il giudice, ove risulti necessario accertare la legittimità del rilascio in relazione alla natura della sede stradale, può disporre un’istruttoria volta a verificare il regime giuridico della via e la possibilità di transito dei veicoli in assenza dell’occupazione. L’accertamento della natura pedonale o carrabile della strada costituisce requisito indefettibile per valutare la compatibilità dell’occupazione con la destinazione del bene e con le esigenze di sicurezza della circolazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un soggetto privato avverso il provvedimento unico con cui il Comune di La Maddalena aveva autorizzato una società esercente attività di ristorazione ad occupare il suolo pubblico antistante il locale, per una superficie di 33,30 metri quadrati, mediante il posizionamento di tavoli, sedie ed elementi di facile rimozione. Il ricorrente contestava la legittimità del rilascio dell’autorizzazione, deducendo l’illegittimità degli atti presupposti e conseguenziali, ivi compresi i pareri resi dal Comando di polizia locale e dall’Ufficio tributi, nonché del regolamento comunale sul commercio e delle relative delibere consiliari di approvazione e modifica.
Si costituivano in giudizio il Comune di La Maddalena e la società controinteressata, resistendo alle pretese del ricorrente. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata discussa dinanzi al Collegio, che ha ritenuto necessario disporre un approfondimento istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel valutare gli elementi decisivi per la risoluzione della controversia, ha ravvisato la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in ordine alla conformazione della via interessata dall’occupazione. In particolare, ha ritenuto indispensabile accertare se la sede stradale sia da qualificare come area pedonale o come strada carrabile, atteso che tale distinzione incide direttamente sulla legittimità del provvedimento autorizzatorio impugnato.
L’ordinanza ha pertanto disposto che il Responsabile dell’Ufficio polizia locale del Comune produca una breve relazione avente ad oggetto due profili specifici: la possibilità di transito dei veicoli lungo la via qualora la sede stradale non fosse occupata da tavoli, sedie ed elementi di facile rimozione, e il regime giuridico della via medesima, con particolare riguardo alla sua eventuale natura pedonale. L’incombente istruttorio è stato assegnato con termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza.
La scelta istruttoria si inquadra nella più ampia esigenza di verificare la compatibilità dell’occupazione del suolo pubblico con la destinazione della strada e con le esigenze di sicurezza della circolazione, profili che assumono rilievo decisivo ai fini del giudizio sulla legittimità del provvedimento. Il Collegio ha, infine, fissato per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica dell’8 luglio 2026, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alla Segreteria della Sezione.
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Nota della Redazione
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