Quote latte, improcedibile il ricorso dopo il ricalcolo Agea ex art. 10-bis (TAR Lombardia n. 1219 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento che sostituisce integralmente i titoli posti a fondamento degli atti impugnati determina improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la pronuncia del giudice. Nel regime delle quote latte, il ricalcolo del prelievo supplementare operato ex art. 10-bis d.l. n. 69/2023, in attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato, fa venir meno i titoli a monte dell’imputazione e sposta l’interesse processuale sul nuovo provvedimento di ricalcolo.
Il Fatto
Un’azienda agricola impugnava davanti al TAR il diniego con cui Agea aveva rigettato l’istanza di annullamento o sospensione, proposta ai sensi della legge n. 228/2012, dell’intimazione di pagamento emessa da Ader per la riscossione di una somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le campagne lattiere 2005/2006, 2006/2007 e 2008/2009. Chiedeva inoltre l’accertamento dell’inesistenza del debito e la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni.
Con motivi aggiunti la società impugnava anche l’intimazione di pagamento notificata nel 2023 e l’eventuale silenzio-rifiuto di Agea, chiedendo l’accertamento della fondatezza dell’istanza di autotutela e la condanna dell’agenzia a concludere il procedimento e a ricalcolare il prelievo in conformità alle pronunce della Corte di giustizia. Agea e Ader resistevano in giudizio.
La Motivazione della Corte
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, la ricorrente produceva la comunicazione con cui Agea, in applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 103/2023, aveva provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare imputato all’azienda, sostituendo integralmente ogni precedente comunicazione di ricalcolo. Le resistenti, regolarmente intimate, non comparivano e la causa passava in decisione.
Il Collegio ricorda che la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l’inutilità della sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia del giudice. Richiama, tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e n. 5355 del 2007.
Nel caso concreto, la legittimità del diniego impugnato era esclusivamente correlata alla sussistenza dei titoli a monte di imputazione del prelievo. Una volta decaduti questi in ragione delle sentenze del Consiglio di Stato richiamate nel provvedimento di ricalcolo, e sostituiti dal nuovo atto di Agea, l’interesse processuale della ricorrente si sposta su quest’ultimo provvedimento.
Il Tribunale richiama sul punto TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 933/2026 e TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1622/2026. L’impugnativa è dunque dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’esito meramente processuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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