Quote latte: intimazione di pagamento impugnabile solo per vizi propri (TAR Lombardia n. 1221 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento emessa per la riscossione del prelievo supplementare sul latte, pur essendo devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., è soggetta alle disposizioni, alle preclusioni e ai principi che regolano la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. Essa non costituisce un autonomo atto impositivo, ma un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri. I profili attinenti alla determinazione sostanziale del debito, compresa l’asserita anticomunitarietà dei provvedimenti presupposti di compensazione nazionale e di imputazione del prelievo, non possono essere fatti valere in via derivata contro gli atti esecutivi divenuti definitivi. I crediti Agea non hanno natura tributaria e non soggiacciono al termine decadenziale dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, restando assoggettati alla prescrizione ordinaria decennale.

Il Fatto

Un’azienda agricola ha impugnato l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per conto dell’Agea, con cui le è stata richiesta la somma di oltre un milione di euro a titolo di prelievo supplementare per le campagne lattiere dal 2005/2006 al 2008/2009, azionata in forza di una cartella esattoriale del 2018.

La ricorrente ha contestato la legittimità dell’intimazione e degli atti presupposti, ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Agea su un’istanza di autotutela e ha chiesto il ricalcolo delle imputazioni in conformità alle pronunce della Corte di Giustizia UE in materia di quote latte, oltre al risarcimento del danno. L’Agea e l’agente della riscossione si sono costituiti, eccependo l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che, per le campagne 2007/2008 e 2008/2009, i provvedimenti presupposti di imputazione del prelievo sono stati annullati in sede giurisdizionale, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto alla presupposta cartella di pagamento, il Tribunale ha dichiarato l’irricevibilità dell’impugnazione per tardività, poiché il ricorso è stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto. La cartella era già stata impugnata senza successo, con pronuncia confermata dal Consiglio di Stato nel 2022, acquisendo così definitività e inoppugnabilità. L’impugnativa è pertanto inammissibile anche per violazione del principio del ne bis in idem.

Analoga irricevibilità è stata dichiarata per gli atti di imputazione del prelievo relativi alle campagne 2005/2006 e 2006/2007, essendo la prima coperta da giudicato di rigetto e il giudizio sulla seconda definito per perenzione. Su tale base il Collegio ha escluso l’ammissibilità dei motivi con cui si deduceva l’anticomunitarietà delle pretese, richiamando il principio per cui i vizi dei provvedimenti di compensazione non possono essere contestati a valle contro gli atti esecutivi.

Nel merito, sono state respinte le eccezioni di decadenza e prescrizione: i crediti Agea non sono assimilabili ai tributi, con la conseguenza che non si applica il termine biennale dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ma la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. Nel caso concreto la prescrizione non è maturata, essendo stati posti in essere molteplici atti interruttivi e sospensivi. Infondate anche le censure su motivazione, interessi di mora, oneri di riscossione e anatocismo, nonché sull’autotutela, non essendovi alcun obbligo euro-unitario di riesaminare atti divenuti definitivi. L’istanza risarcitoria è stata respinta. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *