Quote latte: illegittima la compensazione nazionale per categorie prioritarie (Cons. Stato n. 10148 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il legislatore nazionale non può prevedere categorie prioritarie nella fase di compensazione nazionale del prelievo supplementare sulle quote latte. L’art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 impone che la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati avvenga in modo proporzionale ai quantitativi a disposizione di ciascun produttore. Tale criterio è il solo applicabile, non rinviando la norma alla competenza degli Stati membri per criteri propri. Ne consegue l’annullamento dei provvedimenti di compensazione adottati sul presupposto della ripartizione per categorie preferenziali. Resta invece preclusa, per giudicato, la contestazione della determinazione dei quantitativi individuali, non superata dalle successive pronunce della Corte di Giustizia.
Il Fatto
Una società agricola e i suoi soci impugnavano davanti al TAR Veneto la nota informativa con cui l’AGEA aveva comunicato gli esiti della compensazione nazionale del prelievo supplementare per la campagna 2002/2003. Il ricorso articolava tredici motivi, distinti in censure proprie, censure derivative di illegittimità degli atti presupposti e doglianze di ordine generale.
Il TAR, con sentenza non definitiva, respingeva il primo e il terzo gruppo di motivi e sospendeva il giudizio sui motivi relativi ai quantitativi individuali, in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al TAR Lazio. Con successiva sentenza definitiva respingeva anche le censure residue, ritenendole precluse dal giudicato formatosi sulla pronuncia del TAR Lazio. La società proponeva appello avverso entrambe le sentenze, eccependo in particolare l’illegittimità del meccanismo di compensazione per categorie prioritarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il nono motivo, incentrati sulla contrarietà al diritto unionale dell’art. 1, comma 8, della legge n. 118/1999 e dell’art. 1, comma 5, della legge n. 79/2000, nella parte in cui prevedevano che la compensazione avvenisse per categorie prioritarie anziché in via lineare tra tutti i produttori. Superata la questione della riconducibilità della violazione alla nullità del provvedimento, il Consiglio ritiene i motivi ammissibili: il giudicato formatosi sulla pronuncia del TAR Lazio riguarda i quantitativi individuali e non assorbe le censure relative al meccanismo di compensazione.
Nel merito, la Corte richiama la sentenza della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019, causa C-348/2018. Da essa emerge che la ripartizione dei quantitativi inutilizzati deve avvenire in modo proporzionale ai quantitativi a disposizione di ciascun produttore e che il contributo al prelievo è determinato dal superamento del quantitativo individuale. Poiché la disposizione non menziona altri criteri né rinvia alla competenza degli Stati membri, il criterio proporzionale è l’unico applicabile. Le censure sono dunque fondate e comportano l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con obbligo per AGEA di rideterminare la compensazione.
Gli altri motivi sono respinti. Quanto alle garanzie procedimentali, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, dovendo indicare gli elementi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. Sulla dedotta inesattezza dei dati, la normativa dettava termini inderogabili per la compensazione, rendendo non necessaria una verifica preventiva e definitiva, ben potendosi procedere a successive rettifiche. Le censure generiche, non riferite alla singola posizione, sono inammissibili.
Quanto ai motivi avverso la sentenza definitiva, il Collegio li ritiene inammissibili perché non colgono la ratio decidendi, fondata sulla preclusione da giudicato. Le successive pronunce della Corte di Giustizia non superano tale preclusione, posto che il principio di certezza del diritto non impone il riesame di decisioni definitive. Nel merito, la determinazione retroattiva dei quantitativi è infondata, non essendo configurabile un legittimo affidamento dei produttori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.