L’inottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta docente legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13093 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è strumento idoneo a garantire l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario che riconosca il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, senza che possa sindacarsi nel merito la pretesa riconosciuta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, esponeva di aver ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a fruire, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle il beneficio economico. Il giudicato, passato in giudicato e notificato ai fini esecutivi, non veniva tuttavia eseguito dall’Amministrazione, sicché la docente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo esecutivo, accertando che la sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione nelle forme prescritte, risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e successive modifiche. Sussisteva altresì la competenza del Tribunale amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.

Quanto al merito della pretesa, il Collegio ha evidenziato come, a fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non avesse fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza, costituendosi solo formalmente. Richiamando il principio di derivazione codicistica in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il TAR ha desunto dall’assenza di prova dell’avvenuto adempimento la fondatezza della domanda di ottemperanza.

Il Tribunale ha, quindi, precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza al giudicato, la cui cognizione è limitata alla verifica dell’effettiva esecuzione. Ha conseguentemente ordinato al Ministero di dare esecuzione alla decisione nel termine di giorni 60 dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin da ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente. Ha invece escluso, allo stato, la condanna al pagamento delle penalità di mora, riservandone l’eventuale adozione in caso di perdurante inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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