Commissario ad acta per l’accredito sulla Carta del Docente (TAR Piemonte n. 1659 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme, il giudice amministrativo accerta la persistente inottemperanza e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. La nomina del Commissario ad acta sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, costituisce misura doverosa e non discrezionale, funzionale alla effettività della tutela. Quando l’incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico, il compenso si intende assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. La distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. opera in favore dei procuratori che si siano dichiarati antistatari.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, del contributo per la formazione di euro 1000,00, suddiviso in due quote da euro 500,00 ciascuna. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato in via telematica presso il domicilio reale del Ministero soccombente.
Non avendo l’Amministrazione provveduto all’accredito, le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo la condanna all’esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge n. 662 del 1996. Tale termine deve essere rispettato prima di attivare il rimedio dell’ottemperanza.
Sul punto non vi è contestazione: l’Amministrazione ha omesso di dare esecuzione al giudicato. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero resistente di accreditare sulla carta elettronica le somme liquidate in favore delle ricorrenti, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell’Amministrazione inadempiente. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e si connettono ai relativi compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore inferiore a euro 1.100,01, soggetti a dimidiazione ex art. 4, comma 1, del medesimo D.M., e ulteriormente ridotti per la marcata serialità della controversia e per l’obiettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione di titoli della specie. Si provvede alla distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in ragione dei profili di potenziale danno erariale.
Nota della Redazione
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