Quote latte: improcedibile il ricorso sull’autotutela dopo l’annullamento dei prelievi (TAR Lombardia n. 1124 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di annullamento in autotutela di un’attività di riscossione è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, siano intervenuti giudicati che abbiano già annullato le imputazioni contestate e affermato l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi, con conseguente pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale perseguita dal ricorrente. L’interesse al ricorso non può essere ancorato alla sola emanazione formale del provvedimento di autotutela, perché il risultato utile coincide con l’eliminazione del titolo e con il riconoscimento del diritto al ricalcolo. Il principio di effettività della tutela impone di apprezzare l’utilità concretamente conseguibile, non l’esito formale del giudizio. Il giudice amministrativo dichiara pertanto la sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito, con integrale compensazione delle spese quando la complessità delle questioni eurounitarie lo giustifichi.

Il Fatto

L’azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte, ha ricevuto dai concessionari della riscossione la notifica di una cartella di pagamento e di una successiva intimazione, relativamente agli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare per le annate 2007/2008 e 2008/2009. In data 30 dicembre 2019 ha quindi presentato ad AGEA, Organismo Pagatore, una istanza di annullamento in autotutela dei provvedimenti di determinazione del prelievo e degli atti di riscossione conseguenti, invocando i principi affermati dalla Corte di Giustizia in materia di compensazione nazionale e di riassegnazione delle quote non utilizzate.

Con nota del 2 giugno 2022 AGEA ha respinto l’istanza, rilevando che per la campagna 2007/2008 il provvedimento impositivo era stato già impugnato davanti al TAR Lazio con ricorso dichiarato perento, e che per l’annata 2008/2009 pendeva ancora il giudizio. Notificato il ricorso il 31 agosto 2022, l’azienda ha chiesto l’annullamento del diniego, l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’autotutela e il ricalcolo del prelievo in conformità al diritto dell’Unione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto ricostruito l’oggetto del giudizio, individuandolo nell’annullamento del diniego di autotutela opposto da AGEA, finalizzato al ricalcolo delle imputazioni di prelievo per le due annate contestate. Ha poi dato atto di quanto maturato nelle more: le imputazioni relative alle annate 2007/2008 e 2008/2009 sono state annullate dal giudice amministrativo con pronunce passate in giudicato, in accoglimento dei ricorsi proposti da numerose aziende agricole, tra cui la stessa ricorrente.

Con riguardo all’annata 2007/2008, il riferimento è alla sentenza del TAR Lazio n. 18720 del 2023, confermata in appello dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 1672 del 2025; per l’annata 2008/2009, alla sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, n. 7069 del 2023, resa in parziale riforma della pronuncia di primo grado. Entrambi i giudicati hanno sancito l’obbligo di AGEA di rideterminarsi sulle imputazioni dovute, con disapplicazione delle disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione.

Su questa base il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha conseguito in corso di causa sia l’annullamento delle imputazioni di prelievo e, per illegittimità derivata, degli atti di riscossione, sia l’affermazione dell’obbligo dell’Agenzia di procedere al ricalcolo degli importi. Il risultato utile perseguito con l’istanza di autotutela prima e con il ricorso poi è stato dunque raggiunto per altra via.

AGEA, dal canto suo, ha depositato una relazione dichiarando di stare procedendo al discarico della cartella e al successivo ricalcolo, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’eccezione è stata accolta: il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della complessità e della particolarità delle questioni relative al contrasto tra disciplina nazionale e diritto eurounitario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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