Inammissibile l’ottemperanza di sentenza del giudice del lavoro recante condanna generica (TAR Veneto n. 1475 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, chiamato ad eseguire una sentenza resa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, può svolgere esclusivamente un’attività meramente esecutiva del disposto, senza poter integrare o completare la pronuncia. La sentenza di condanna generica, priva di ogni indicazione utile a quantificare il diritto, difetta del requisito di liquidità richiesto dall’art. 474 cod. proc. civ. e non costituisce valido titolo esecutivo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, poiché la quantificazione del credito e l’accertamento del rapporto sottostante competono al giudice ordinario, giudice naturale del rapporto di lavoro privatizzato, e non al giudice amministrativo, che ne è privo di giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente confermato in ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Padova, Sezione lavoro, con sentenza n. 339 del 2012, il riconoscimento del diritto all’anzianità maturata nei servizi non di ruolo prestati, con la medesima progressione riconosciuta al personale di ruolo e condanna dell’Amministrazione a collocarlo al livello stipendiale corrispondente. La sentenza è passata in giudicato dopo la rinuncia all’appello da parte del Ministero.
In dichiarata ottemperanza, il dirigente scolastico aveva riconosciuto un’anzianità pre-ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 2001-2002, assumendo il 10 luglio 2001 quale termine di attuazione della direttiva n. 99/1970/CE. Il docente ha quindi agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere la piena esecuzione della sentenza e il riconoscimento di un’anzianità complessiva di diciotto anni, con collocazione nella fascia stipendiale corrispondente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato avviso alle parti di un possibile profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non reca alcuna indicazione utile a quantificare l’anzianità complessiva pre-ruolo, che solo nel ricorso per ottemperanza è stata indicata in diciotto anni.
La pronuncia difetta dunque del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo, richiesto dall’art. 474 cod. proc. civ., e non costituisce valido titolo esecutivo. La sua attuazione esigerebbe un accertamento nel merito del rapporto sottostante.
Il Tribunale ha precisato che la domanda di quantificazione implica un’articolata attività istruttoria sul rapporto di lavoro, per accertare quanti anni di servizio pre-ruolo siano stati svolti, e il completamento della sentenza del giudice ordinario, anche in ordine alla questione se la parificazione tra docenti di ruolo e non di ruolo investa il periodo anteriore al 10 luglio 2001. Il tutto ridonda sull’accertamento della legittimità del decreto dirigenziale n. 4250 del 2019, afferente al rapporto di lavoro di pubblico impiego privatizzato.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza in materia, in particolare Cons. Stato, sez. VII, n. 6155 del 2023, secondo cui il giudice dell’ottemperanza deve svolgere un’attività meramente esecutiva senza poter integrare la sentenza civile, perché altrimenti recupererebbe indebitamente il sindacato sul rapporto sottostante, ove difetta di giurisdizione. Un potere integrativo analogo non sussiste nell’ottemperanza di sentenze del giudice ordinario, non essendo il giudice amministrativo dell’esecuzione fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato.
L’attività di quantificazione compete quindi al giudice ordinario, giudice naturale del rapporto di lavoro in regime di diritto privato. Le spese sono state compensate, trattandosi di giudizio definito su questione pregiudiziale rilevata d’ufficio.
Nota della Redazione
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