Ordine di pagamento al Ministero con commissario ad acta in caso di inottemperanza (TAR Lombardia n. 3411 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna al pagamento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, integra un titolo esecutivo la cui ottemperanza può essere azionata innanzi al giudice amministrativo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, la mancata esecuzione del pagamento configura inottemperanza. Il giudice, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, affidandone le funzioni a un dipendente pubblico senza compenso aggiuntivo.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il loro diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’amministrazione ed era passato in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al pagamento, le ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’amministrazione si costituiva in giudizio con atto di mera forma, senza formulare deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato e ritualmente notificato, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento di somme dovute dalla pubblica amministrazione.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni delle ricorrenti dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non aveva contestato il credito nell’an né nel quantum, né aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. In caso di ulteriore inutile decorso, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto al compenso del commissario, il TAR ha precisato che, trattandosi di dipendente pubblico, le funzioni commissariali devono ritenersi connesse ai compiti istituzionali e il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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