Onere di provare l’epoca di realizzazione ante 1967 del manufatto abusivo (TAR Veneto n. 1471 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’onere di provare la risalenza del manufatto a epoca anteriore al 1° settembre 1967 grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso assoggettato a ingiunzione di demolizione. Tale prova deve essere rigorosa, fondata su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi, come ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le semplici dichiarazioni rese da terzi sono del tutto recessive, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Il provvedimento comunale che conferma l’ordine demolitorio resiste quindi alle censure di carenza di istruttoria e di motivazione quando le conclusioni dell’amministrazione risultino congruamente e logicamente argomentate.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un compendio immobiliare nel territorio comunale. Con atto introduttivo impugna l’ordinanza n. 31 del 29 aprile 2025 con cui il responsabile dell’area tecnica gli ha ordinato la demolizione, entro novanta giorni, di una pluralità di opere realizzate in assenza di titolo, in parte in area agricola e in parte in area residenziale.
Dopo l’instaurazione del giudizio, e sulla base della documentazione prodotta dall’interessato, il Comune adotta l’ordinanza n. 1 del 12 gennaio 2026, di parziale revoca: riconosce la datazione anteriore al 1967 di un fabbricato ma conferma l’ordine demolitorio per un contiguo manufatto ad un piano con destinazione garage, legnaia e w.c. Il ricorrente impugna tale conferma con motivi aggiunti. Resiste il Comune, insieme a una controinteressata che aveva segnalato i manufatti abusivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in via preliminare la parziale improcedibilità del ricorso introduttivo. Dopo la parziale revoca e l’adempimento per gran parte dell’ordine, il ricorrente ha dichiarato che l’interesse ad agire è attuale solo per il manufatto identificato sub 6. La lite si concentra così sulla sola datazione di quel manufatto.
Il ricorrente sostiene che la risalenza sia comprovata dalle dichiarazioni testimoniali, dalla pratica di sanatoria del 1986 e dalla fotogrammetria aerea IGM del 31 agosto 1960. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni rese, risale invece all’istanza del 1953 e al nulla osta del 1954, riconducendovi il fabbricato a due piani, ma rileva che tali elementi non sussistono per il contiguo ampliamento ad un piano, non rappresentato in quel titolo.
Il Tribunale richiama i consolidati principi interpretativi: l’onere di provare il carattere risalente del manufatto grava sul privato, in applicazione del principio di vicinanza della prova. La prova deve essere rigorosa e fondata su elementi oggettivi, dovendosi negare ogni rilevanza alle dichiarazioni rese da terzi, non suscettibili di verifica. Nelle controversie edilizie la prova testimoniale è del tutto recessiva a fronte delle prove oggettive di collocazione del manufatto nello spazio e nel tempo.
Su queste coordinate, il ricorrente non ha provato la realizzazione ante 1967 del manufatto sub 6. Nella aereofotogrammetria del 1960 il manufatto non è chiaramente riconoscibile; negli allegati al condono del 1986 esso non è indicato come ante 1967. Inoltre la tesi difensiva che lo riconduce all’ampliamento di stalla assentito nel 1969 contraddice la stessa ricostruzione temporale proposta con le produzioni testimoniali, che lo colloca negli anni Cinquanta, e non corrisponde per caratteristiche e dimensioni. Il provvedimento impugnato resiste dunque alle censure, e le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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