Quote latte, ricalcolo Agea privo di effetto ex lege e ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1159 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, D.L. 69/2023, conv. modif. dalla legge n. 103/2023, tutte le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare latte già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti dall’Amministrazione. La sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite, attesa la complessità della materia e delle relative vicende contenziose.
Il Fatto
Un’azienda agricola ha impugnato la comunicazione prot. AGEA.AGA.2022.36527 del 12.10.2022, notificata il 14.10.2022, con cui Agea ha ricalcolato il prelievo supplementare latte per i periodi 2001/2002 e 2002/03, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti connessi. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione resistente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di aver annullato, con provvedimento del 25.10.2023, le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell’11 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge n. 103/2023, ivi inclusa quella oggetto di gravame, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese. La società ricorrente non ha manifestato opposizione alla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’atto impugnato è divenuto inefficace per effetto dell’art. 10-bis, comma 4, D.L. 69/2023, conv. modif. dalla legge n. 103/2023, il quale dispone che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti. La norma impone all’Amministrazione di procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti, con la conseguenza che non sussiste più un interesse concreto e attuale all’annullamento del provvedimento originario.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della propria sezione, secondo cui in simili fattispecie l’inefficacia ex lege del provvedimento impugnato preclude la possibilità di una decisione nel merito. La condotta processuale della parte ricorrente, che non ha opposto alcuna contestazione alla richiesta di improcedibilità formulata dall’Amministrazione, ha confermato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, in linea con la giurisprudenza citata, tra cui T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 10 ottobre 2025, n. 896.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La chiusura in rito del giudizio e la particolare complessità dell’evoluzione normativa e delle connesse vicende contenziose hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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