Revoca porto fucile remissione querela valutata in motivazione (TAR Lombardia n. 231 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce il presupposto, il fondamento e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo, quale presidio di legalità sostanziale non sostituibile dal ragionamento ipotetico che, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, fa salvo il provvedimento affetto da vizi non invalidanti. Il difetto o l’inadeguatezza della motivazione non possono essere assimilati alla mera violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma. In materia di revoca della licenza di porto di fucile, in presenza di remissione della querela l’Amministrazione può ravvisare il difetto del requisito della buona condotta anche in situazioni non sfociate in condanna penale, ma non può esimersi dal contestare le singole circostanze fattuali nel contraddittorio con l’interessato e dall’enunciarle chiaramente nel provvedimento, a fondamento del perdurante giudizio di inaffidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui la Questura di Como aveva disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, nonché il successivo decreto della Prefettura di Como che aveva respinto il ricorso gerarchico proposto dall’interessato.

A fondamento del gravame il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, il difetto di motivazione, per l’inesistenza dei contestati precedenti penali e per l’inesistenza di una sentenza di proseguimento del procedimento penale richiamato nel provvedimento di revoca; con il secondo motivo ha dedotto l’omessa notifica della comunicazione all’avvocato presso cui aveva eletto domicilio. Costituitasi l’Amministrazione, il ricorso è passato in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla ricostruzione della funzione della motivazione, qualificandola come presidio di legalità sostanziale e non come mero requisito formale dell’atto amministrativo. Su questa base richiama il consolidato orientamento amministrativo, secondo cui proprio la centralità della motivazione esclude che il suo difetto possa essere sanato dal ragionamento ipotetico previsto dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Applicando tale principio alla vicenda, il Collegio rileva che l’apparato motivazionale del provvedimento e il connesso corredo istruttorio non tengono in debita considerazione la circostanza della remissione della querela da parte della persona offesa e le conseguenze della stessa sul piano istruttorio e motivazionale.

Il Tribunale non afferma però che la remissione impedisca in sé la revoca. Al contrario, richiamando la giurisprudenza amministrativa, riconosce che l’Amministrazione può ravvisare i presupposti per la revoca per il difetto del requisito della buona condotta anche da situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali.

Il limite è di ordine procedimentale e motivazionale: in presenza di remissione l’Amministrazione non può esimersi dal contestare nel procedimento in contraddittorio con l’interessato e dall’enunciare chiaramente nel provvedimento le singole circostanze fattuali sulle quali ritiene che permanga la situazione di inaffidabilità. È su questo punto che la motivazione risulta carente.

Il primo motivo è pertanto accolto e, con esso, l’intero gravame, con assorbimento del secondo motivo, essendo pienamente soddisfatto l’interesse della ricorrente alla rimozione dell’atto gravato. Il Tribunale annulla quindi sia il provvedimento di revoca sia il decreto prefettizio di rigetto, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, ma nel rispetto dei principi enucleati. Le spese di lite sono compensate per ragioni di equità sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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