Diritto del militare della Guardia di finanza all’inclusione dei sei scatti nel TFS (TAR Abruzzo n. 26 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo modificato dall’art. 21 della l. n. 232/1990, riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali anche al personale della Guardia di finanza, in quanto appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 ha una portata limitata alla sola determinazione della base pensionabile e non incide sulla disciplina del trattamento di fine servizio. Ne consegue il diritto del militare cessato dal servizio a domanda, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, alla rideterminazione del TFS con l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo.
Il Fatto
Un appartenente al Corpo della Guardia di finanza, collocato a riposo a domanda dopo aver maturato i requisiti di età e contributivi, aveva chiesto all’INPS la liquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS aveva respinto l’istanza, sostenendo che per il personale militare trovasse applicazione una diversa disciplina, subordinata al versamento di contributi residui.
A seguito del silenzio-rifiuto, il militare ha adito il TAR chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del TFS e la condanna dell’Istituto al pagamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, richiamando il proprio precedente indirizzo, confermato in appello. Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, rilevando come la norma sia stata abrogata dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010.
La Corte ha quindi interpretato l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che richiama l’art. 6-bis, chiarendo che tale disposizione riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile. Estendere la portata della norma anche al TFS contrasterebbe con la ratio del decreto, che mira all’armonizzazione dei trattamenti pensionistici e non alla soppressione di un beneficio già riconosciuto alle forze di polizia.
Il beneficio dei sei scatti, originariamente previsto per la Polizia di Stato, è stato esteso alle altre forze di polizia, ivi comprese quelle ad ordinamento militare come la Guardia di finanza, tramite il rinvio dinamico operato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Tale conclusione, già sostenuta dal Consiglio di Stato, compone il contrasto giurisprudenziale di primo grado.
Accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al ricorrente, la Corte ha condannato l’INPS a rideterminare il TFS includendo i sei scatti, con interessi dalla maturazione del diritto ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
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Nota della Redazione
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