Cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale su ricorso avverso atto interlocutorio (TAR Lombardia n. 1000 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione adotta, nel corso del giudizio, un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente. Ai fini della regolazione delle spese, la delibazione della soccombenza virtuale è ammessa e conduce a rigettare la domanda di condanna dell’amministrazione ove il ricorso caducatorio risulti inammissibile per difetto di interesse. È inammissibile, in particolare, l’impugnazione dell’atto meramente interlocutorio ed endoprocedimentale, con cui l’amministrazione si limiti a invitare le parti a un incontro per definire la questione, non essendo tale atto espressione di attività provvedimentale né idoneo a ledere la posizione giuridica del ricorrente. La soccombenza parziale reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Fatto
Un Condominio aveva stipulato con un’amministrazione comunale una convenzione urbanistica, poi modificata da convenzione integrativa, per l’attuazione di un piano di recupero. Tra gli obblighi assunti, la parte privata si era impegnata alla manutenzione ordinaria e straordinaria di un’area verde pubblica ceduta al Comune, per un periodo determinato; decorso lo stesso, la sola manutenzione straordinaria sarebbe passata al Comune.
Il Condominio, ritenuta cessata l’efficacia della clausola per il decorso del termine decennale, ha chiesto all’amministrazione di prenderne atto. Il Comune ha riscontrato con una nota invitando a un incontro per concordare le tempistiche e discutere di opere edilizie non autorizzate. Il Condominio e un privato hanno impugnato la nota, deducendo vizi di competenza, di procedimento, di violazione della legge urbanistica e dei principi contrattuali, chiedendo altresì la declaratoria di nullità di singole clausole convenzionali e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che, in pendenza di giudizio, l’amministrazione ha approvato una delibera di Giunta recante una proposta di modificazione degli accordi convenzionali, poi formalmente accettata dal Condominio. La stessa parte ricorrente ha riconosciuto che la proposta configura il sostanziale accoglimento delle proprie pretese.
Su questa base il ricorso è stato definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo stato adottato un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa sostanziale alla cessazione dell’obbligo manutentivo.
Quanto alle spese, il Collegio ha esaminato la richiesta di condanna secondo il criterio della soccombenza virtuale e l’ha rigettata. Determinante è la qualificazione dell’atto impugnato: il provvedimento del Comune ha natura endoprocedimentale ed è un mero riscontro interlocutorio, privo di determinazioni di merito e di effetti lesivi. Da ciò deriva l’inammissibilità per difetto di interesse della domanda di annullamento.
Il Collegio ha valorizzato la circostanza confermativa che il provvedimento finale effettivamente adottato — la delibera di Giunta — ha accolto le richieste dei ricorrenti. I ricorrenti risultano pertanto virtualmente soccombenti sulla domanda caducatoria; anche in caso di esito favorevole sulla domanda di nullità, non avrebbero diritto alla rifusione, in ragione della soccombenza parziale reciproca.
Conclusivamente, la domanda di condanna dell’amministrazione alle spese è stata rigettata e le spese di giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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