Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: accoglimento e nomina del commissario ad acta per la carta docente (TAR Sardegna n. 999 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza, proposta ai sensi degli artt. 112 e seguenti, c.p.a., è fondata quando l’Amministrazione, destinataria della notifica di una sentenza passata in giudicato, non abbia provveduto all’esecuzione nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo dispone l’obbligo di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nomina sin da allora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Detta nomina, in funzione di garanzia, non richiede la previa scadenza del termine concesso all’Amministrazione, potendo l’intervento sostitutivo avvenire solo a semplice richiesta della parte interessata e a seguito di nuova inerzia. L’esecuzione forzata e la notifica dell’atto di precetto non sono consentite prima del decorso del suddetto termine, che condiziona la procedibilità dell’azione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 304/2025 del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro. Tale pronuncia, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al docente l’accredito sulla carta elettronica della somma di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
A fronte della notifica della sentenza e dell’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, con la nomina fin da subito di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, e la rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha, in primo luogo, accertato la rituale notifica del titolo esecutivo al Ministero e l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, come da attestazione della Cancelleria. Ha altresì verificato che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, condizione procedibile dell’azione.
Conseguentemente, il TAR ha disposto che il Ministero desse piena esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della pronuncia, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. La decisione supera l’eccezione di mera forma sollevata dall’Amministrazione, la cui costituzione non ha contestato i presupposti dell’ottemperanza.
Quanto alla garanzia dell’esecuzione, il Tribunale ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’intervento sostitutivo è subordinato alla scadenza del termine assegnato e alla semplice richiesta della parte interessata. Al commissario è concessa la facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, qualora i capitoli di bilancio destinati risultino incapienti, ma non è prevista la liquidazione di alcun compenso trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice.
In ragione della soccombenza, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della natura seriale del contenzioso in materia.
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Nota della Redazione
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