Ripiano dispositivi medici: improcedibile il ricorso per carenza di interesse (TAR Lazio n. 3939 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi di ripiano, previsto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, non comporta di per sé la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia presuppone che la Regione abbia accertato il versamento e lo abbia comunicato alla segreteria del TAR Lazio. In difetto di tale accertamento, la dichiarazione del fornitore di aver pagato determina, in ogni caso, la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia con cui, in attuazione del D.M. Salute 6 luglio 2022, sono stati definiti gli elenchi delle aziende tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. Ha chiesto l’annullamento del provvedimento regionale e degli atti presupposti, tra cui l’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022.
Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. La società ha quindi dichiarato di aver versato il 25 per cento degli importi richiesti e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La causa è stata discussa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina sopravvenuta. La norma prevede che gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
La cessazione della materia del contendere non è però automatica. Il terzo periodo della disposizione la subordina all’accertamento regionale del pagamento, con provvedimenti pubblicati nei bollettini e nei siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. Solo da tale comunicazione può scaturire la pronuncia con compensazione delle spese.
Nel caso concreto l’accertamento regionale difetta. La società ha dichiarato l’avvenuto pagamento, ma la Regione interessata non ne ha dato conferma al Tribunale. Manca dunque il presupposto processuale richiesto dalla norma per la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ritiene che la dichiarazione della parte non sia irrilevante. Da essa si desume, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito. L’adempimento della quota ridotta soddisfa l’interesse sostanziale che il ricorso mirava a tutelare e priva la parte dell’interesse a coltivare l’impugnazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati a carico di parte ricorrente.
Nota della Redazione
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