Illegalità del divieto di transito notturno adottato dalla Giunta comunale fuori dal centro abitato (TAR Sardegna n. 283 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’impugnazione delle deliberazioni comunali decorre, per i soggetti che non ne siano destinatari diretti, dal giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all’albo pretorio, e non già dalla data di adozione dell’atto o dal primo giorno di pubblicazione. Il potere di regolamentazione della circolazione su strade extraurbane, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/1992, ha natura gestionale e appartiene ai dirigenti comunali, ai sensi dell’art. 107, comma 5, TUEL, e non alla Giunta, salvo che ricorra il presupposto dell’urgenza. È pertanto illegittima la deliberazione di Giunta che introduce un divieto puntuale di transito e sosta in un’area naturalistica, non riconducibile alle misure di programmazione generale del traffico di cui all’art. 7, comma 9, cod. strada.
Il Fatto
Un’associazione di categoria ha impugnato la deliberazione di Giunta del Comune di Villasimius che istituiva una sbarra e un divieto di transito in orario 21.00-08.00 sulla strada di accesso alla località Cava Usai. Il provvedimento era stato adottato dopo che il Comune aveva già revocato, a seguito di diffida, un precedente divieto di sosta notturna per le autocaravan, ritenuto illegittimo anche dal Ministero delle infrastrutture.
L’associazione ha dedotto plurimi vizi, tra cui l’incompetenza della Giunta, il difetto di motivazione, la violazione del codice della strada e della legge regionale, l’eccesso di potere per sviamento, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Comune si è costituito eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato l’eccezione di irricevibilità, richiamando il principio secondo cui per i terzi, non destinatari diretti dell’atto, la piena conoscenza si perfeziona solo alla scadenza del periodo di pubblicazione all’albo pretorio. Nel caso di specie, pubblicazione iniziata il 27 maggio 2024 e ricorso notificato il 29 luglio 2024, il termine di sessanta giorni risultava quindi rispettato.
Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo di gravame, incentrato sull’incompetenza della Giunta comunale. La disciplina del codice della strada distingue tra la regolamentazione nei centri abitati, di cui all’art. 7, e quella fuori dai centri abitati, di cui all’art. 6, che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze per le strade comunali. Tale potere, tuttavia, va coordinato con l’art. 107, comma 5, TUEL, che riserva ai dirigenti i provvedimenti di disciplina della circolazione e degli orari di accesso alla viabilità comunale. L’area interessata, qualificata come comprensorio di pregio naturalistico, non è ricompresa in un centro abitato, sicché l’art. 7 cod. strada non era applicabile.
Il TAR ha inoltre escluso che la delibera potesse qualificarsi come misura di programmazione generale del traffico ai sensi dell’art. 7, comma 9, cod. strada. La giurisprudenza richiede, per tale fattispecie, una valutazione complessiva e sistemica della mobilità, come nel caso delle aree pedonali o delle zone a traffico limitato. Nel caso in esame, invece, il provvedimento si risolveva nella mera imposizione di un divieto puntuale di accesso e sosta, finalizzato a contrastare fenomeni di degrado ambientale, con conseguente natura gestionale della misura.
L’accoglimento del motivo di incompetenza ha comportato l’assorbimento delle ulteriori doglianze, in applicazione del principio per cui il vizio di incompetenza preclude la validità dell’esercizio del potere. La sentenza ha annullato l’atto impugnato, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di riesercitare il potere tramite l’organo competente, e ha disposto la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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