Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 558 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondato quando il titolo del giudice ordinario è passato in giudicato e l’amministrazione non alleghi né provi l’avvenuto adempimento. Il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 legittima l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del giudicato e può nominare sin da subito un commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il suo diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente, per quattro annualità, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero al pagamento di un buono elettronico di importo complessivo pari a euro 2.000,00, oltre spese.
Il titolo, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine previsto per l’esecuzione forzata, l’interessata adisce il TAR per conseguire l’adempimento, chiedendo anche la nomina di un commissario e la fissazione di una penale. L’amministrazione si costituisce senza offrire prova dell’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello previsto dagli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Il titolo è definitivo e la relativa certificazione è in atti.
Sul piano sostanziale, il Tribunale accerta che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, prescritto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Tale circostanza consente l’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione.
Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’amministrazione è tenuta a depositare la prova dell’avvenuto pagamento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario, decorso inutilmente il termine assegnato, provvede all’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza, curando l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non legittimano l’inottemperanza, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento. La ricorrente ha espressamente rinunciato alla penale di cui all’art. 114 cod. proc. amm., sulla quale il Collegio non provvede.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione di riferimento, ridotto del cinquanta per cento trattandosi di ricorso di natura seriale, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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