Quote A e B pensione e voci CCNL edili nel retributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 238 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema retributivo di calcolo della pensione, la quota A è determinata dalla base pensionabile costituita dagli emolumenti fissi e continuativi che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione, quali corrispettivo della normale attività lavorativa. La quota B recepisce, per le anzianità maturate dopo il 01.01.1993, anche le voci accessorie, ai sensi dell’art. 2, comma 9, legge n. 335/1995. Gli emolumenti previsti dal CCNL edili rimessi nell’an e nel quantum alla contrattazione integrativa a valenza territoriale, correlati a produttività, qualità e competitività del settore, non possiedono i requisiti di fissità e continuità e vanno computati nella quota B. La riliquidazione in peius conseguente alla corretta allocazione delle voci retributive non integra violazione del diritto al trattamento pensionistico. Nel giudizio pensionistico contabile il thema decidendum investe il rapporto previdenziale e non la sola legittimità del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un comune con qualifica di autista, inquadrato nel secondo livello del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini, ha impugnato la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico disposta dall’INPS nel 2014. La prima liquidazione, decorrente dal 01.01.2011, era stata quantificata in euro 18.862,76 annui lordi; la successiva rideterminazione, con decorrenza dalla stessa data, aveva ridotto l’importo a euro 16.678,88 annui lordi.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 503/1992, dell’art. 12 legge n. 379/1955, dell’art. 15 legge n. 1077/1959 e dell’art. 30 d.l. n. 55/1983, sostenendo che le voci retributive controverse avessero natura fissa e continuativa e dovessero confluire nella quota A. Ha chiesto, sulla base di una perizia contabile allegata, la rideterminazione della pensione in misura corrispondente a una retribuzione pensionabile di euro 22.689,28 e a una pensione mensile lorda di euro 1.488,31, con condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze, interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha anzitutto precisato che oggetto del giudizio non è l’annullamento del provvedimento impugnato, ma l’accertamento del diritto soggettivo al trattamento pensionistico invocato, nell’ambito del rapporto previdenziale già instaurato. Nel merito, ha qualificato il rapporto di lavoro del ricorrente come di natura privatistica, soggetto al contratto collettivo del settore edile in forza di espressa previsione di legge, con iscrizione ai soli fini previdenziali alla ex gestione CPDEL.
La Corte ha ricostruito il sistema di calcolo: la pensione è liquidata con il sistema retributivo, avendo il ricorrente maturato al 31.12.1995 l’anzianità di diciotto anni richiesta dall’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995. La quota A si determina sulla retribuzione pensionabile dell’ultimo anno di servizio, secondo gli artt. 15 e 16 legge n. 1077/1959 e l’art. 30, comma 2-bis, d.l. n. 55/1983. La quota B si calcola sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni e, per effetto dell’art. 2, comma 9, legge n. 335/1995, recepisce anche le voci accessorie per le anzianità successive al 01.01.1993.
Da tale quadro normativo il giudice ha tratto il criterio selettivo: solo gli emolumenti di natura generale, ordinaria, fissa, continuativa e corrispettiva confluiscono nella quota A. Ha quindi individuato le voci del CCNL edili computabili nella quota A — paga base, E.D.R., indennità di funzione per i quadri e maggiorazione cassa edile per gratifica natalizia e ferie — e quelle computabili nella quota B, tra cui anzianità professionale edile, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, indennità di riposo e disagio e indennità speciale. Ha escluso la valutazione pensionistica delle maggiorazioni cassa edile per permessi e riposi annui.
Le voci trasferite in quota B sono state ritenute rimesse nell’an e nel quantum alla contrattazione integrativa a valenza territoriale, correlata ai risultati di produttività, qualità e competitività del settore. La riduzione del trattamento è quindi derivata dalla corretta riliquidazione, resa necessaria da informazioni non conformi comunicate dal comune nel primo modello PA04 del 29.09.2010.
Il giudice ha condiviso le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che ha calcolato la pensione sulla base dei dati del secondo modello PA04 del 18.07.2014, confermando l’importo di euro 16.678,88 annui lordi, di cui quota A euro 8.623,83 e quota B euro 8.055,05. Ha pertanto respinto il ricorso, dichiarato inammissibili le censure formulate soltanto nelle note del 10 maggio 2022, compensato le spese di lite e posto a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica.
Nota della Redazione
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