Sgravi contributivi negati per mancato rispetto del termine di pagamento delle retribuzioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7722 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fruizione degli sgravi contributivi è subordinata al rispetto degli obblighi derivanti da contratti collettivi territoriali o aziendali, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006. Il mancato pagamento della retribuzione dovuta nel termine fissato dal contratto collettivo, ancorché non sia questione di perentorietà del termine, impedisce di beneficiare delle agevolazioni previdenziali. L’accertamento della sussistenza del diritto agli sgravi va condotto dal giudice alla luce degli elementi probatori acquisiti in causa, a prescindere dalle difese dell’istituto previdenziale, trattandosi di giudizio incentrato sull’esistenza della pretesa contributiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dal ricorrente avverso una cartella esattoriale emessa dall’INPS per il recupero di agevolazioni contributive non spettanti. Nel periodo in contestazione – dicembre 2007 – novembre 2008 – le retribuzioni pagate ai dipendenti risultavano inferiori a quelle previste dal Contratto Provinciale di Lavoro. Il lavoratore impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esaminava congiuntamente i motivi di ricorso, stante la loro intima connessione. Il primo motivo lamentava una violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti e dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto cessati gli effetti dei precedenti contratti di riallineamento al 30.11.2007, quando invece sarebbero rimasti in essere fino al novembre 2008. Il secondo motivo riproponeva l’omesso esame di un fatto decisivo, il terzo deduceva un vizio di motivazione e la violazione della normativa in materia di minimale contributivo.
Il CPL del 16.12.2008, all’art. 23, stabiliva che il pagamento degli adeguamenti retributivi, per il periodo oggetto di contestazione, andasse effettuato in un’unica soluzione entro il 31.1.2009. La Corte d’appello aveva accertato che il pagamento era avvenuto in ritardo, il 9.5.2009. Il ricorrente sosteneva che il termine non fosse perentorio.
La Cassazione chiariva che il problema non riguarda la natura del termine, ma il mancato pagamento della retribuzione dovuta nel termine fissato dal CPL. L’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 subordina la fruizione dei benefici previdenziali al rispetto degli obblighi derivanti da contratti collettivi territoriali. Il dato dirimente è che, nel periodo previsto per l’ultima tranche di adeguamento, il pagamento non avvenne, con conseguente violazione del contratto collettivo provinciale che impedisce di fruire degli sgravi.
La Corte respingeva altresì la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che il giudizio concerne l’esistenza della pretesa contributiva e non la legittimità delle contestazioni dell’INPS. L’accertamento del diritto agli sgravi va condotto d’ufficio sulla base degli elementi probatori acquisiti, a prescindere dalle difese dell’istituto.
Il ricorso risultava, pertanto, rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva dell’INPS. Il Collegio dava atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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