Deroga contributiva: rileva solo il lavoro effettivo, non i contributi figurativi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13518 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deroga al requisito delle 52 settimane annue per dieci anni, prevista dall’art. 2, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 503/1992, spetta esclusivamente a chi riveste la qualifica di lavoratore subordinato occupato, ossia a chi, in forza di un rapporto di lavoro esistente nell’anno solare di riferimento, abbia prestato attività retribuita con accreditamento dei corrispondenti contributi obbligatori. Non integrano gli anni utili né i contributi figurativi per maternità maturati fuori dal rapporto di lavoro, né i contributi volontariamente versati. La norma, di natura derogatoria, non ammette interpretazione estensiva né analogica.
Il Fatto
Una lavoratrice agisce davanti al Tribunale di Siracusa per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in deroga alla disciplina generale. Il giudice di primo grado accoglie la domanda. L’Istituto previdenziale propone appello.
La Corte d’appello di Catania riforma la decisione e rigetta la domanda, rilevando dall’estratto contributivo che gli anni con meno di 52 settimane erano sei e non dieci, così da escludere il regime derogatorio. Ritiene inoltre tardiva la deduzione sul regime delle deroghe in salvaguardia. La lavoratrice ricorre per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso prospetta sia la violazione di legge, con riferimento all’art. 2, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 503/1992, sia la nullità della sentenza. La ricorrente contesta il computo degli anni utili, sostenendo che dall’estratto contributivo risultavano dieci annualità, comprensive di periodi a contribuzione volontaria, figurativa o da astensione obbligatoria.
La Corte affronta la questione di diritto relativa alla nozione di lavoratore subordinato occupato. La deroga riferita al periodo inferiore a 52 settimane nell’anno solare per dieci anni presuppone, secondo il Collegio, un’attività lavorativa effettivamente prestata, con esistenza del rapporto nell’anno di riferimento e accreditamento dei corrispondenti contributi obbligatori.
Da tale premessa discende la non computabilità degli accrediti privi di tale sostrato. Non rileva chi ha maturato le annualità in assenza totale di contribuzione effettiva, ma solo per accredito di contributi figurativi per maternità fuori dal rapporto di lavoro ovvero di contributi volontari. La norma, in quanto derogatoria, non tollera interpretazione estensiva né analogica.
Il Collegio richiama le pronunce di legittimità che, in casi analoghi, hanno confermato questa lettura: Cass. n. 26753/2016, Cass. n. 3044/2012, Cass. n. 10510/2012 e Cass. n. 25205/2013, secondo cui gli anni con meno di 52 settimane contributive sono quelli nei quali il soggetto abbia effettivamente lavorato per un periodo inferiore alle 52 settimane.
Ne deriva il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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