Con la sentenza n. 5191 del 9 febbraio 2026, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha esaminato una complessa vicenda di raccolta abusiva del risparmio, truffe commesse ai danni di numerosi investitori e autoriciclaggio. L’imputato, presentandosi come consulente finanziario, aveva ricevuto somme destinate a investimenti mai realmente eseguiti, corrispondendo interessi fittizi e trasferendo parte del denaro su conti esteri e piattaforme di trading.
Questione esaminata
La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità per molteplici truffe, per il reato previsto dall’art. 166, comma 1, lettera a), TUF e per autoriciclaggio. Il ricorrente sosteneva che le truffe si fossero consumate con la consegna iniziale del denaro e fossero quindi prescritte; che la propria abilitazione all’offerta fuori sede escludesse l’abusività; che l’art. 166 TUF richiedesse un effettivo investimento delle somme raccolte; e che i trasferimenti e il successivo impiego del denaro non integrassero l’autoriciclaggio.
Veniva inoltre contestata la qualificazione dell’autoriciclaggio, poiché i reati presupposto, dopo l’eliminazione di un’aggravante, erano puniti con una pena massima inferiore a cinque anni. Da tale riqualificazione dipendevano sia la prescrizione sia la determinazione della pena complessiva.
Principio affermato
Il delitto previsto dall’art. 166, comma 1, lettera a), TUF è un reato di pericolo posto a tutela dell’affidabilità del mercato finanziario. Per la sua consumazione non è necessario che il soggetto privo della specifica abilitazione investa effettivamente il denaro: è sufficiente la raccolta o collazione dei risparmi compiuta senza il titolo richiesto. L’abilitazione all’offerta fuori sede di prodotti finanziari non coincide con quella necessaria per la raccolta e la gestione del risparmio.
La truffa può assumere carattere di consumazione prolungata non soltanto quando il profitto venga percepito in rate successive, ma anche quando l’attività ingannatoria prosegua per occultare la frode, conservare l’affidamento delle vittime e ottenere ulteriori versamenti. La corresponsione di interessi fittizi può quindi costituire una parte essenziale dell’azione decettiva.
In tema di autoriciclaggio, è sufficiente una condotta di investimento o reimpiego dotata di capacità dissimulatoria. Non è necessario individuare un profitto ulteriore prodotto dal nuovo investimento: il profitto del reato può coincidere con l’intero valore dei beni di provenienza delittuosa sottoposti alle operazioni dissimulatorie.
Motivazione della Cassazione
Quanto alle truffe, la Corte ha rilevato che il progetto criminoso non si era esaurito con la stipula dei contratti fittizi e con il primo versamento. La periodica corresponsione di presunti interessi induceva le vittime a credere che gli investimenti fossero reali e redditizi, impediva lo svelamento della frode e favoriva ulteriori versamenti e l’ingresso di nuovi clienti. La consumazione si era quindi protratta fino alla cessazione dei pagamenti fittizi, momento nel quale era stato possibile determinare il danno effettivo e le vittime avevano scoperto l’inganno.
Il motivo riguardante l’art. 166 TUF è stato giudicato manifestamente infondato. Le sentenze di merito avevano accertato che l’imputato era abilitato esclusivamente all’offerta fuori sede, ma non risultava iscritto nell’albo dei soggetti autorizzati alla raccolta del risparmio. La tutela penale anticipata prevista dalla norma mira a garantire che l’attività sia svolta soltanto da operatori dotati dei requisiti organizzativi, tecnici e di onorabilità assicurati dall’abilitazione. Di conseguenza, il reato era integrato già dalla raccolta del denaro, anche se gli investimenti promessi non erano stati eseguiti.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate anche le contestazioni sull’esistenza dell’autoriciclaggio. Il semplice deposito del profitto su un conto intestato all’autore del reato presupposto non basta, di per sé, ma nel caso concreto le somme erano state trasferite attraverso conti esteri e successivamente impiegate su piattaforme di trading, con modalità considerate idonee a dissimularne la provenienza. Non occorreva dimostrare che tali operazioni avessero generato una plusvalenza.
È stato invece accolto il motivo sulla qualificazione del fatto di autoriciclaggio. Eliminata l’aggravante delle truffe presupposte, trovava applicazione la fattispecie attenuata allora prevista dall’art. 648-ter.1, comma 2, c.p., oggi collocata nel terzo comma. Il relativo termine di prescrizione era maturato dopo la sentenza d’appello. La condanna per quel capo è stata quindi annullata senza rinvio per prescrizione, mentre l’affermazione di responsabilità per le truffe e per l’esercizio abusivo è divenuta irrevocabile. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello soltanto per rideterminare la pena.
Rilevanza pratica
La decisione chiarisce che le diverse autorizzazioni del settore finanziario non sono intercambiabili. Chi è abilitato a promuovere prodotti fuori sede non può, per ciò solo, ricevere e gestire direttamente il denaro dei clienti. Prima di affidare somme a un consulente è quindi essenziale verificare non soltanto l’iscrizione professionale, ma anche l’esatto perimetro dell’autorizzazione e le modalità con cui devono essere effettuati i pagamenti.
Per le indagini su schemi fraudolenti, la corresponsione di rendimenti apparenti non costituisce necessariamente una condotta successiva e irrilevante: può mantenere in vita l’inganno e spostare il momento consumativo della truffa. Questo incide direttamente sul calcolo della prescrizione e sulla ricostruzione del danno.
La pronuncia offre infine indicazioni operative sull’autoriciclaggio digitale. Il passaggio del denaro attraverso conti esteri o piattaforme di trading può integrare un reimpiego dissimulatorio anche in assenza di un guadagno aggiuntivo. Ai fini penali assume rilievo la capacità dell’operazione di ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa, non la redditività dell’investimento.
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