Mancata comunicazione delle memorie nel riesame del trattenimento annulla il provvedimento (Cass. pen. Sez. 1 n. 1033 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riesame del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, previsto dall’art. 15 della direttiva 2008/115/CE e dall’art. 9, paragrafo 5, della direttiva 2013/33/UE, deve svolgersi nel pieno contraddittorio tra le parti. In assenza di un modello legale tipizzato, il giudice può scegliere le forme del procedimento, ma deve garantire l’effettiva dialettica processuale, assicurando a ciascuna parte la possibilità di conoscere e replicare alle difese altrui. La decisione assunta sulla base di una memoria difensiva non comunicata alla controparte determina una nullità, che comporta l’annullamento con rinvio del provvedimento. L’annullamento non produce l’automatica reviviscenza del provvedimento di trattenimento caducato, che resta sospeso nella sua efficacia fino all’esito del giudizio di rinvio.

Il Fatto

Con decreto del 15 dicembre 2025, la Corte d’appello di Torino aveva accolto l’istanza di riesame presentata da uno straniero avverso il provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta, emesso dal Questore di Torino ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 142/2015. Il giudice dell’impugnazione, rivalutando gli elementi emersi, aveva escluso la sussistenza di una concreta e attuale pericolosità del trattenuto, disponendone la liberazione.

Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la violazione del principio del contraddittorio. In particolare, l’Amministrazione lamentava che la Corte d’appello avesse deciso tenendo conto di una memoria di replica depositata dalla difesa dello straniero, senza che la stessa fosse stata posta a disposizione della controparte, impedendo ogni replica.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel condividere il primo motivo di ricorso, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. Richiamando l’art. 15 della direttiva 2008/115/CE e l’art. 9 della direttiva 2013/33/UE, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha affermato che il riesame periodico del trattenimento deve vertere sulla perdurante sussistenza dei presupposti di legittimità, imponendo un controllo giurisdizionale effettivo.

In mancanza di una specifica disciplina processuale nazionale, la giurisprudenza ha individuato nel procedimento camerale ex art. 737 cod. proc. civ. lo strumento applicabile. Pur non potendosi escludere a priori l’idoneità di tale rito a garantire il contraddittorio, la Corte ha precisato che l’assenza di forme legali tipizzate non esonera il giudice dal rispetto del principio. Questi può scegliere le modalità, ma deve comunque assicurare che ogni parte sia messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, mediante la fissazione di un’udienza o, in alternativa, concedendo a tutte le parti un termine per il deposito di memorie e ponendo gli scritti a disposizione della controparte.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva concesso all’Amministrazione un termine per il deposito di note difensive, ma aveva poi deciso sulla base di una memoria di replica presentata dalla difesa dello straniero in data 15 dicembre 2025, senza che questa fosse stata comunicata alla controparte. La Corte di legittimità ha chiarito che la valenza della violazione non dipende dalla dimostrazione di una concreta «influenza determinante» sulla decisione, essendo la lesione del contraddittorio di per sé sintomatica di una nullità.

Conseguentemente, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio del provvedimento, affinché il giudice proceda a un nuovo esame nel rispetto dei principi indicati. Ha infine precisato che la decisione non comporta la reviviscenza del provvedimento di trattenimento, la cui efficacia resta sospesa fino all’esito del giudizio di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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