Raccolta rifiuti dalle navi servizio portuale libero ma obbligo di impianti (TAR Sicilia n. 1122 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico è attratto dal regolamento UE n. 352/2017 nel novero dei servizi portuali, con conseguente applicazione della regola della liberalizzazione e del libero accesso al mercato, in forza della primazia del diritto unionale sulle discipline nazionali difformi. L’Autorità di Sistema Portuale può legittimamente ammettere lo svolgimento del servizio mediante mera iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav., senza che ciò integri un titolo autorizzatorio, ma tale scelta non la esonera dall’obbligo di assicurare la presenza di impianti portuali di raccolta adeguati ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 197/2021. La qualificazione del servizio come portuale comporta che ogni operatore iscritto possa domandare la concessione dell’area demaniale necessaria, secondo modalità non discriminatorie; ove le aree siano insufficienti, l’Amministrazione deve limitare il numero dei prestatori mediante procedure ad evidenza pubblica, non negare l’accesso agli spazi.
Il Fatto
La società ricorrente svolgeva nel porto di Messina il servizio di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi, con stoccaggio temporaneo dei residui in un’area demaniale di circa 1.965 mq concessa dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. La concessione-contratto per la gestione del servizio era stata risolta nel 2021; il giudice amministrativo di appello, con pronuncia richiamata nel testo, aveva annullato quella risoluzione, consentendo la ricostituzione del rapporto fino alla scadenza contrattuale, fissata al 5 ottobre 2024.
Intervenuta la scadenza, la società ha ottenuto l’iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav. e ha presentato nuova istanza di rinnovo della concessione demaniale per mantenere il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non. L’Autorità ha respinto l’istanza con Decreto n. 45 dell’11.7.2025 e ha poi intimato lo sgombero dell’area. La società ha impugnato diniego, avvio del procedimento di sgombero e ingiunzione, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce preliminarmente il quadro normativo. La l. n. 84/1994 distingue operazioni portuali, servizi portuali e servizi di interesse generale. Il servizio di raccolta dei rifiuti dalle navi era inizialmente qualificato come servizio di interesse generale dal d.m. 14 novembre 1994, con obbligo di affidamento a un gestore unico mediante gara ai sensi del d.lgs. n. 182/2003. Il regolamento UE n. 352/2017 ha però attratto espressamente tale servizio tra i servizi portuali, imponendone l’apertura al mercato, salvo le eccezioni tassative dell’art. 6. Il d.lgs. n. 232/2017 ha abrogato il d.m. del 1994 e il d.lgs. n. 197/2021 ha sostituito il d.lgs. n. 182/2003, confermando l’obbligo del porto di dotarsi di impianti di raccolta adeguati.
Su questa base il Collegio ritiene infondati i capi del diniego. La circostanza che la ricorrente non sia più gestore unico, ma mero iscritto al registro ex art. 68 cod. nav., non le impedisce di domandare la concessione dell’area: il servizio resta servizio portuale a tutti gli effetti e ogni operatore interessato deve poter disporre degli spazi necessari. La scelta dell’Amministrazione di aprire il servizio alla concorrenza non può risolversi in un sostanziale azzeramento degli impianti, sottraendosi agli obblighi di legge.
Quanto al piano dei rifiuti in corso di adozione, il Collegio osserva che un atto non ancora venuto ad esistenza è improduttivo di effetti e non può fondare il rigetto. Nelle more resta valido il piano del 2016, che individua il deposito temporaneo quale impianto di raccolta del porto. L’art. 4, comma 6, d.lgs. n. 197/2021 fa salva l’applicazione dell’art. 185-bis d.lgs. n. 152/2006, confermando che il deposito temporaneo può assolvere tale funzione.
Anche il profilo della bonifica e dell’incompatibilità con il PRP è respinto: il piano del 2016 non fissa la localizzazione esatta dell’impianto, sicché l’Amministrazione deve individuare un’area idonea in sede di riesercizio del potere, contemperando gli interessi pubblici e privati. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e obbligo di riesame; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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