Ottemperanza al titolo del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1147 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente apicale dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega. Al commissario interno non è riconosciuto alcun compenso, poiché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della carta docente, per l’importo di euro 500,00 in relazione all’anno scolastico 2024/2025.

Il titolo, pubblicato e notificato, era passato in giudicato senza che l’amministrazione vi desse esecuzione. Di qui il ricorso, notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e agli uffici scolastici territoriali e regionali, con richiesta di condanna al pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La documentazione in atti comprova il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica della sentenza. Entrambi i requisiti risultano integrati, con conseguente accoglimento del ricorso.

Preliminarmente, il Tribunale esclude la rilevanza della nota depositata dalla parte il 31 marzo 2026, qualificandola come tardiva; esclude altresì l’operatività, nelle udienze in presenza, della norma contenuta nell’art. 13-quater disp. att. c.p.a.

Nel merito, il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ove il termine decorra invano, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.

Sul compenso dell’ausiliario, il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, e ne afferma l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Poiché il commissario è un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo ad alcun compenso. Il Collegio richiama sul punto alcune pronunce conformi dei giudici amministrativi.

Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura del processo amministrativo telematico. Ogni ritardo nell’esecuzione è foriero di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in euro 189,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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