Recesso da unione di comuni: la pretesa patrimoniale del comune recedente appartiene al giudice ordinario (TAR Sardegna n. 427 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa da un comune recedente da un’unione di comuni per ottenere la corresponsione della quota parte dell’avanzo di amministrazione disponibile ha ad oggetto una pretesa di natura meramente patrimoniale, avente consistenza di diritto soggettivo, discendente dall’esecuzione dell’accordo costitutivo dell’unione. Tale controversia non è attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., poiché le questioni patrimoniali poste “a valle” della conclusione dell’accordo non riguardano l’esercizio di poteri autoritativi.
Il Fatto
Il comune di Arzana aveva esercitato il recesso dall’Unione dei Comuni d’Ogliastra, chiedendo la liquidazione della propria quota dell’avanzo di amministrazione disponibile. Il commissario liquidatore aveva predisposto il piano di liquidazione riconoscendo al comune recedente tale quota, ma l’assemblea dei sindaci dell’Unione, con deliberazione del 2 marzo 2022, aveva approvato il piano con eccezioni, stabilendo che l’importo della quota non fosse spettante in ragione dell’effetto collegato al recesso.
Il comune ricorrente, dopo l’opposizione dell’Unione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, aveva riassunto il giudizio davanti al TAR, chiedendo l’annullamento della deliberazione assembleare e del parere reso dalla consulente dell’Unione. L’Unione si era costituita eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il principio per cui il riparto va determinato in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non già alla prospettazione delle parti. Nel caso di specie, la domanda sostanziale era una pretesa creditoria azionata dal comune nei confronti dell’Unione, derivante dalla ritenuta errata applicazione dei criteri di liquidazione previsti dall’accordo costitutivo.
Il Collegio ha escluso che la controversia potesse rientrare nella giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., che ricomprende le controversie aventi ad oggetto la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi fra pubbliche amministrazioni. A sostegno, ha citato il Consiglio di Stato, sentenza n. 86/2023, che in una fattispecie speculare ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario stante la natura del diritto azionato.
Il TAR ha inoltre richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20464 del 24.06.2022, secondo cui spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie riguardanti solo questioni di carattere meramente patrimoniale, che si pongono “a valle” rispetto alla conclusione dell’accordo e non hanno direttamente ad oggetto l’esercizio di poteri autoritativi. Nel caso di specie, la determinazione del corrispettivo dovuto al comune recedente era vincolata ai criteri dell’atto costitutivo, senza alcuna discrezionalità o posizione di supremazia dell’Unione.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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