Affidamento in prova: la prospettiva lavorativa richiede verifica concreta (Cass. pen. Sez. I n. 31533/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella decisione sull’affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza deve verificare concretamente l’effettività della prospettiva lavorativa inserita nel programma risocializzante. Non è sufficiente definirla evanescente quando risultano documentati un rapporto a tempo indeterminato e la coerenza tra le mansioni offerte e l’attività prevalente dell’impresa. L’omesso approfondimento di tali elementi vizia la motivazione e impone il rinvio per un nuovo giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e ha respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale. Il diniego si fondava sull’assenza di un’attività lavorativa ritenuta idonea. Da tale elemento il giudice aveva desunto la mancanza di segnali concreti di evoluzione positiva della personalità e, quindi, l’impossibilità di formulare una prognosi favorevole sull’esito della misura.
Il condannato aveva però presentato all’U.E.P.E. una lettera di assunzione a tempo indeterminato, come addetto ai servizi di pulizia presso l’impresa individuale della compagna. Il Tribunale aveva considerato la prospettiva lavorativa evanescente, valorizzando quanto riferito nella relazione dell’U.E.P.E. circa l’intenzione di avviare alcune caffetterie. Con il ricorso sono stati denunciati il difetto di motivazione, l’insufficiente approfondimento istruttorio e l’omessa valutazione delle condizioni previste dall’art. 47-ter, comma 1, Ord. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso nei limiti relativi all’affidamento in prova. Chiarisce anzitutto che il residuo di pena non consente l’accesso alla detenzione domiciliare generica disciplinata dall’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. La stessa difesa aveva riconosciuto che l’affidamento in prova costituiva l’unica misura concretamente praticabile. Neppure risultava documentata la dedotta precedente fruizione del beneficio.
La questione decisiva riguarda, pertanto, la valutazione del progetto risocializzante. Il giudice di merito aveva negato la misura sulla base della ritenuta inconsistenza dell’impegno lavorativo. Secondo la Corte, tuttavia, l’effettività di tale prospettiva non è stata adeguatamente esplorata. La documentazione presentata all’U.E.P.E. attestava infatti una regolare assunzione a tempo indeterminato per mansioni di pulizia.
Assume particolare rilievo la corrispondenza tra le mansioni indicate nel rapporto di lavoro e l’attività prevalente dell’impresa datrice. Quest’ultima risultava operante proprio nel settore della pulizia degli edifici. Tale dato imponeva una verifica più approfondita e non consentiva di ridurre la proposta occupazionale a una mera intenzione futura collegata all’apertura di esercizi di caffetteria.
La Corte valorizza anche il successivo provvedimento con cui lo stesso Tribunale di sorveglianza ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza impugnata. In quella sede il giudice aveva preso atto delle risultanze relative all’attività effettivamente esercitata dall’impresa e aveva riconosciuto l’esistenza di margini per l’accoglimento del ricorso. Tale circostanza conferma l’inadeguatezza dell’originaria ricostruzione istruttoria.
L’accertamento della disponibilità di un lavoro non determina automaticamente la concessione dell’affidamento in prova. Esso costituisce, però, un elemento concreto del programma trattamentale e deve essere valutato sulla base dei dati disponibili. La qualificazione della proposta come evanescente richiede una motivazione coerente con la documentazione acquisita. Poiché tale valutazione è mancata, l’ordinanza viene annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.