Raccolta scommesse senza licenza: prova discriminazione a carico della difesa (Cass. pen. Sez. III n. 32027 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esercizio abusivo della raccolta di scommesse, la fattispecie di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989 si configura in presenza di qualsiasi attività, anche solo intermediaria, svolta in favore di un gestore di scommesse in assenza di concessione, autorizzazione o licenza. La sussistenza del reato può essere esclusa solo se l’operatore straniero sia stato illegittimamente escluso dalle procedure di gara per condotte discriminatorie riconducibili allo Stato italiano. L’onere probatorio della pubblica accusa si esaurisce nella dimostrazione della condotta materiale e della mancanza della licenza ex art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in capo all’esercente; spetta invece alla difesa, che invochi la disapplicazione della norma incriminatrice per contrasto con gli artt. 43 e 49 TFUE, dimostrare la discriminazione subita. La sottoposizione dell’operatore al regime di cui all’art. 1, comma 644, della legge n. 190 del 2014 non ha riflessi sananti sul reato, che è escluso solo dall’adesione alla speciale procedura di regolarizzazione di cui al comma 643.

Il Fatto

La ricorrente, rappresentante legale di un centro trasmissione dati operante per conto di un bookmaker estero, era stata condannata, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, n. 1, della legge n. 401 del 1989, per aver svolto attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 88 del TULPS. La Corte di appello di Bari, con sentenza dell’8 aprile 2024, aveva confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione delle regole sull’onere della prova in relazione all’antieconomicità del c.d. “Bando Monti”; il contrasto del regime interno con il diritto dell’Unione e l’omessa valorizzazione dell’adesione alla regolarizzazione fiscale; il diniego della conversione della pena detentiva in pecuniaria e l’omessa concessione della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato tutti i motivi, muovendo dal principio secondo cui l’attività di raccolta di scommesse lecite è subordinata al rilascio della concessione da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, successivamente, della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 del TULPS. Ne deriva che l’onere probatorio a carico della pubblica accusa si esaurisce nella dimostrazione della condotta materiale e dell’assenza del titolo abilitativo in capo all’esercente.

Spetta invece alla difesa, che intenda invocare la disapplicazione della norma incriminatrice per contrasto con gli artt. 43 e 49 TFUE, dimostrare la discriminazione operata a suo carico per effetto dell’illegittimo diniego di autorizzazione. Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Sez. 3, n. 15243 del 2023; Sez. U, n. 23271 del 2004), rilevando che nel caso concreto la doglianza si presenta generica e priva di concreti elementi, anche perché i pareri tecnici richiamati non erano stati prodotti nel giudizio di secondo grado.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la disapplicazione della normativa nazionale può operare solo se risulti dimostrata l’esclusione discriminatoria dalle gare. La mancanza di domanda di regolarizzazione secondo le procedure di cui all’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 preclude ogni doglianza in punto di discriminazione, poiché tale procedura era comunque accessibile anche ai bookmaker esteri. Quanto al comma 644, la Corte conferma che solo l’adesione alla speciale procedura di regolarizzazione ha riflessi sananti sul reato, mentre la diversa sottoposizione al comma 644 non incide sulla responsabilità penale (Sez. 3, n. 18498 del 2017).

Infine, il terzo motivo è infondato: la Corte territoriale ha motivato il diniego della conversione della pena sulla base del lungo periodo di svolgimento dell’attività in assenza di autorizzazione, e non sul precedente archiviato per particolare tenuità del fatto. La sospensione condizionale, inoltre, non era stata espressamente richiesta in appello e non risulta suffragata da concreti elementi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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