Revoca dell’ordine di demolizione e verifica di legittimità della sanatoria edilizia (Cass. pen. Sez. III n. 20403 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di revoca dell’ordine di demolizione di un immobile oggetto di sopravvenuto titolo in sanatoria, il giudice dell’esecuzione non può limitarsi a prendere atto della correttezza formale del provvedimento, ma deve verificarne la legittimità sostanziale, accertando la sussistenza dei presupposti di legge. A tal fine è tenuto a controllare la legittimazione attiva del richiedente il titolo, che difetta ove l’immobile sia già acquisito al patrimonio indisponibile del Comune per l’inosservanza dell’ordine di demolizione. Deve inoltre riscontrare l’effettiva sanabilità delle opere, essendo idonea a estinguere il reato e a revocare l’ordine solo la sanatoria rispondente alla doppia conformità di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, con esclusione della cd. sanatoria impropria. La carenza di tali verifiche impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede esecutiva, aveva revocato l’ordine di demolizione impartito nei confronti dell’imputato. La revoca era stata motivata dal sopravvenuto rilascio di un permesso di costruire in sanatoria da parte del Comune di Marcianise, relativo alle opere oggetto della sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile nel 2000.

Il ricorrente ha dedotto l’inosservanza degli artt. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 7 della legge n. 47 del 1985, sostenendo l’illegittimità del titolo in sanatoria, poiché l’immobile era stato acquisito al patrimonio indisponibile comunale fin dal 1998 per mancata ottemperanza, nel termine di novanta giorni, all’ingiunzione a demolire. Il difensore ha chiesto il rigetto, contestando la premessa fattuale dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio, elaborato in una propria precedente pronuncia, secondo cui il giudice dell’esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, accertando la disciplina applicabile, la legittimazione del richiedente, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti di sanabilità e i vincoli esistenti.

Tale principio, pur formalmente richiamato nell’ordinanza impugnata, non è stato correttamente applicato sotto un duplice profilo. In primo luogo, non risulta verificata la legittimazione del soggetto richiedente il titolo, sotto il profilo della titolarità dell’immobile. Poiché nel gennaio 1998 era stato emesso un ordine di demolizione non integralmente ottemperato, ove la circostanza fosse confermata troverebbe applicazione l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opera e area pertinente, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001. Ne deriva che l’interessato, ormai privo della disponibilità giuridica del bene, non è legittimato a chiedere il dissequestro o la restituzione.

In secondo luogo, anche a superare il profilo della legittimazione, l’ordinanza risulta carente nella verifica della legittimità sostanziale della sanatoria, della cui correttezza il giudice ha rimarcato genericamente l’esistenza senza affrontare l’effettiva sanabilità delle opere, rimaste ignote nella consistenza, ubicazione e disciplina applicabile.

La Corte ribadisce quindi che la sanatoria idonea a estinguere il reato edilizio, a precludere l’ordine di demolizione e a determinarne la revoca è solo quella rispondente alle condizioni dell’art. 36 del citato decreto, che esige la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda. È esclusa la cd. sanatoria giurisprudenziale o impropria. In area vincolata, il permesso postumo in assenza di autorizzazione paesaggistica non ha efficacia sanante. Il permesso in sanatoria estingue i reati contravvenzionali urbanistici, ma non quelli antisismici, con conseguente impossibilità di revoca dell’ordine ove il manufatto non sia conforme alla normativa antisismica.

Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio alla luce delle coordinate interpretative richiamate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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