Raddoppio termini solo con denuncia penale, escluso per l’IRAP (Cass. civ. Sez. V n. 12150 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 presuppone l’insorgenza dell’obbligo di presentazione della denuncia penale per seri indizi di reato, anche se la denuncia sia poi archiviata o tardiva. La disciplina transitoria di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 non è stata implicitamente abrogata dalla riforma del 2015, con la conseguenza che gli avvisi già notificati restano assoggettati al regime previgente. Il raddoppio non opera, tuttavia, per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Il mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione, per difetto di garanzia, lascia integra l’originaria pretesa tributaria, senza che le reciproche concessioni valgano come ammissione dell’Ufficio.
Il Fatto
Una società contribuente era attinta da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, con ripresa a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA e assoggettamento ai fini IRPEF dei maggiori redditi da partecipazione dei soci, in applicazione del principio di permeabilità della ristretta base azionaria.
Il giudice di primo grado confermava l’impianto impositivo, rimodulando al ribasso la sola percentuale di ricarico sulla base di quella indicata dall’Ufficio in una procedura di accertamento con adesione poi non perfezionata. L’appello della contribuente era respinto; la società e i soci ricorrono per cassazione con quattro motivi, cui replica l’Agenzia con ricorso incidentale affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, relativo al raddoppio dei termini, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la disciplina transitoria dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 è espressione di ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa e non risulta implicitamente abrogata dalla l. n. 208 del 2015. Gli avvisi già notificati restano quindi soggetti al regime previgente, e il raddoppio è giustificato dalla presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva.
Il Collegio precisa però che il medesimo raddoppio non può trovare applicazione per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Su questo solo profilo il motivo è fondato.
Il secondo motivo, concernente la mancata redazione del verbale di accesso, è rigettato: l’art. 12 della l. n. 212 del 2000 riguarda l’accesso presso i locali di pertinenza del contribuente e non un tentativo di accesso esperito presso un soggetto estraneo. Il termine dilatorio non si applica quindi al processo verbale redatto presso terzi, atto istruttorio esterno al procedimento.
Quanto al terzo motivo, che cumula censure ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la Corte ne ammette l’esame congiunto ma lo dichiara in parte inammissibile, ove sollecita una revisione del merito, e infondato ove contesta la legittimità dell’accertamento induttivo. In presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, l’Amministrazione può desumere il reddito sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, incombendo al contribuente la prova contraria.
Il quarto motivo, sull’indeducibilità delle fatture, è infondato: la parte contribuente deve provare l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture. Di segno opposto l’esito del ricorso incidentale: il primo motivo è accolto, poiché il mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione non comporta alcuna ammissione né rinuncia dell’Ufficio, permanendo integra la pretesa originaria. Assorbito il secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Puglia.
Nota della Redazione
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