Operazioni oggettivamente inesistenti e doppia conforme: inammissibile il ricorso per vizio motivazionale (Cass. civ. Sez. V n. 14798 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, ripropone il regime già dettato dall’abrogato art. 348-ter cod. proc. civ. e sancisce l’inammissibilità del ricorso per il motivo di cui al n. 5 quando la decisione di appello sia conforme a quella di primo grado, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano tra loro diverse. La valutazione degli indizi ai fini della fondatezza della pretesa tributaria va condotta in modo non atomistico, attraverso un esame complessivo degli stessi, che ne colga la vicendevole integrazione. L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione e deciso, non potendo la Corte di legittimità rivalutare il merito.
Il Fatto
Una società contribuente riceveva un avviso di accertamento IVA per l’anno di imposta 2010, con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava acquisti e cessioni considerati oggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode fiscale, negando il diritto alla detrazione dell’IVA. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale confermava integralmente la decisione, rigettando l’appello.
Avverso la sentenza di secondo grado la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo il vizio motivazionale per omesso esame di fatti controversi e decisivi e l’omesso esame di documentazione prodotta in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione dell’inammissibilità per doppia conforme. Il Collegio osserva che l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n. 206/2021 e attuata dal d.lgs. n. 149/2022, ha collocato all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. un terzo comma, che ripropone il contenuto dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per il motivo di cui al n. 5 quando il ricorrente non dimostri che le ragioni di fatto alla base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello siano diverse. Nel caso di specie tale dimostrazione manca del tutto.
La censura è inammissibile, inoltre, per il suo intrinseco contenuto. La Corte ricorda il corretto procedimento logico nella valutazione degli indizi: gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dall’esame complessivo degli elementi, in un giudizio non atomistico, in cui un indizio rafforza e trae vigore dall’altro in vicendevole completamento, secondo i principi espressi da Cass. n. 12002 del 2017 e Cass. n. 5374 del 2017.
Quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio richiama Cass. Sez. U n. 8053 del 07.04.2014: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella fattispecie il fatto storico posto alla base dell’inesistenza delle operazioni risulta valutato e deciso in senso sfavorevole alla contribuente, non potendo la Corte di legittimità rivalutare il merito e i singoli indizi di prova.
Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Da un lato la censura presenta una qualificazione incerta, oscillando tra il paradigma del n. 5 e quello del n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. sotto il profilo dell’omessa pronuncia. Dall’altro difetta di rilevanza: la ricorrente non allega che le sentenze relative agli accertamenti per gli anni 2008 e 2009 siano passate in giudicato, né fornisce la prova con copia autentica. La semplice origine comune delle controversie da un medesimo verbale di contestazione non è idonea a produrre alcun effetto di condizionamento, trattandosi di operazioni che richiedono una verifica specifica e individuata volta per volta.
Il ricorso è conclusivamente rigettato. Nulla è disposto sulle spese di lite, non avendo l’Agenzia sostanzialmente svolto attività difensiva; sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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