Notifica diretta a mezzo posta dell’avviso di accertamento impo-esattivo (Cass. civ. Sez. V n. 14507 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, non deroga alla regola generale dettata dall’art. 14 della legge n. 890 del 1982 in tema di notificazione degli atti al contribuente. La facoltà di notificare “anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento” gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti non incide sulle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento e non ne vieta la notificazione diretta a mezzo posta, neppure quando l’atto rechi l’intimazione ad adempiere e l’avvertimento dell’esecutività. Tra l’art. 14 della legge n. 890 del 1982 e l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 non sussiste rapporto di sussidiarietà: la seconda norma aggiunge ulteriori modalità di notificazione senza escludere il ricorso alla regola generale. In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non nell’ipotesi, non assimilabile, degli accertamenti c.d. a tavolino.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, contestando la deducibilità di costi non documentati e non inerenti per complessivi € 7.912, con ripresa ai fini IRPEF e IRAP, oltre sanzioni; la pretesa riguardava anche l’IVA. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso limitatamente all’IVA e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sulle modalità di notifica dell’atto, sull’obbligo di contraddittorio preventivo e sull’omesso esame delle spese di locazione di oggetti d’arte. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 29, comma 1, d.l. n. 78/2010 e 14, comma 1, legge n. 890/1982, sostenendo che la notifica “diretta” a mezzo posta sarebbe riservata ai soli atti di mera riscossione e che, per gli atti c.d. impo-esattivi, sarebbe necessario il ricorso ai messi notificatori ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973. La Corte ha giudicato il motivo infondato: la norma del 2010 non introduce alcuna deroga alla regola generale dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, come già precisato dall’ordinanza n. 27634 del 2020.
Il Collegio ha ricostruito il rapporto tra le fonti: il richiamo interno “sono fatti salvi” contenuto nell’art. 14 della legge n. 890 del 1982 non degrada tale disposizione a norma sussidiaria rispetto all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Quest’ultima aggiunge ulteriori modalità di notificazione dell’avviso di accertamento, senza escludere il possibile ricorso alla notificazione diretta a mezzo posta. Nella specie la notifica, avvenuta a mezzo posta direttamente, era dunque pienamente valida.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 24, legge n. 4/1929, 12, legge n. 212/2000 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, censurando il diniego del contraddittorio preventivo in caso di accertamento documentale. La Corte ha ribadito che il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 opera solo per i controlli eseguiti presso la sede del contribuente, non per gli accertamenti c.d. a tavolino, non assimilabili ai primi neppure quando la documentazione sia consegnata spontaneamente dal contribuente negli uffici dell’Amministrazione, richiamando Cass. n. 24793/2020 e Cass. n. 6219/2018.
Il terzo motivo, incentrato sull’omesso esame delle spese di locazione di oggetti d’arte, è stato ritenuto privo di pregio: il ricorrente non ha indicato alcun fatto storico trascurato, prospettando soltanto questioni giuridiche sulla disciplina fiscale, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva correttamente posto l’onere probatorio a carico del contribuente, escludendo che l’inerenza all’attività professionale potesse ritenersi ipso facto e osservando che i beni d’arte, col tempo, incrementano e non riducono il loro valore.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 4.300,00 oltre spese prenotate a debito, e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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