IMU, tutela indiretta e accatastamento non valgono per la riduzione (Cass. civ. Sez. V n. 32857 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento, prevista dall’art. 13, comma 3, lett. a), del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, per i fabbricati di interesse storico o artistico, presuppone la sussistenza della dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42/2004. Non integra il presupposto agevolativo la tutela indiretta di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 — già art. 21 della legge n. 1089/1939 — perché il c.d. vincolo di facciata riguarda immobili privi di autonomo pregio culturale, tutelati solo in funzione dell’integrità di quelli dichiarati. Trattandosi di agevolazione eccezionale, la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; è quindi irrilevante il catastamento dell’immobile come “storico”. Sul piano processuale, l’ultrapetizione e l’omesso esame di un fatto decisivo, ritualmente dedotti, legittimano la Corte a un esame diretto degli atti, purché sia rispettato il principio di autosufficienza del ricorso.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona un avviso di accertamento notificatogli dal Comune e dall’agente della riscossione in relazione all’IMU per il 2014. Lamentava la mancata riduzione dell’imposta su immobili di sua proprietà: alcuni asseritamente collabenti, altri ritenuti di interesse storico.
La CTP respingeva il ricorso, escludendo la dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42/2004. La CTR, in riforma, accoglieva l’appello: quanto ai primi immobili, riteneva provata la collabenza dalla dichiarazione di inabitabilità; quanto agli altri, ravvisava il presupposto dell’esenzione nella dichiarazione della Soprintendenza e nell’accatastamento come immobili storici. Il Comune ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità, la Corte affronta il merito. Il rapporto processuale con l’agente della riscossione, pur dipendente da quello con il Comune, non è inscindibile: la notificazione dell’art. 332 c.p.c. ha valore di semplice litis denuntiatio, sicché il giudicato formatosi verso il coobbligato non riflette sui rapporti tra Comune e contribuente.
I primi tre motivi riguardano gli immobili di via Ippocastani. La Corte li accoglie unitariamente. La sentenza impugnata ha travisato il fatto, accomunando in un’unica situazione tutti i cespiti e confondendo gli immobili collabenti, esenti, con quelli meramente inabitabili, per i quali è dovuta l’imposta dimidiata. Il Comune aveva documentato quali unità fossero inagibili, che per esse non era stata liquidata imposta e che la domanda del contribuente era limitata alla dimidiazione delle altre. Ne deriva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione.
Su questo punto la Corte rivendica i propri poteri: la censura d’ultrapetizione rientra negli errores in procedendo e, ove ritualmente formulata nel rispetto dell’autosufficienza ex artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4 c.p.c., consente alla Corte di accedere direttamente all’esame degli atti processuali.
Il quarto motivo concerne gli immobili delle altre vie. Il ricorrente denuncia la confusione tra tutela diretta e tutela indiretta. La Corte accoglie: la riduzione spetta solo in presenza della dichiarazione di interesse culturale. La tutela indiretta ex art. 45 del d.lgs. n. 42/2004, già art. 21 della legge n. 1089/1939, non dà diritto né a esenzione né a riduzione. Trattandosi di disposizione eccezionale, non è ammessa interpretazione estensiva o analogica. La Corte richiama la propria costante giurisprudenza di Sezione, da ultimo la ordinanza n. 4305 del 19.02.2025.
Irrilevanti restano quindi l’attestazione della Soprintendenza che richiama la tutela della legge n. 1089/1939 e l’accatastamento come immobili storici. I primi quattro motivi sono accolti, assorbito il quinto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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