Raddoppio dei termini di accertamento tributario e obbligo di denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 18046 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione della denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza. Il raddoppio presuppone unicamente l’obbligo di denuncia e non anche la sua effettiva presentazione. Per gli avvisi di accertamento già notificati alla data del 31 dicembre 2016 non incidono le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208 del 2015, stante la disposizione transitoria che fa salvi gli effetti degli atti già notificati. Il raddoppio, infine, non opera per l’IRAP, non essendo le relative violazioni presidiate da sanzioni penali.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, notificava a una società un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativo al 2008. La pretesa si fondava sull’indeducibilità di alcuni costi, in quanto riferiti a operazioni commerciali concluse con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando in particolare la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, per non poter operare il raddoppio dei termini di accertamento. Il giudice di primo grado accoglieva la tesi della contribuente e annullava l’atto. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, resistito dalla società con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente escluso l’operatività del raddoppio. La controricorrente eccepiva l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che essa mirasse a un riesame del fatto.

La Corte respinge l’eccezione: l’Agenzia censura la valutazione giuridica delle condizioni del raddoppio, trattandosi di questione di diritto e non di riesame dell’accertamento di fatto.

Nel merito, il giudice di legittimità richiama la propria giurisprudenza, secondo cui i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se archiviata o presentata oltre la decadenza, senza che incidano le modifiche della legge n. 208 del 2015 sugli avvisi già notificati (Cass. sez. VI-V, n. 11620 del 2018). Si è inoltre chiarito che il raddoppio presuppone unicamente l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., e non la sua effettiva presentazione, come affermato dalla Corte costituzionale n. 247 del 2011 (Cass. sez. VI-V, n. 17586 del 2019). Nella specie, il giudice aveva escluso il raddoppio per mancata prova della notizia di reato.

La Corte ribadisce poi che sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono le modifiche del d.lgs. n. 128 del 2015 né quelle della legge n. 208 del 2015, poiché le disposizioni transitorie fanno salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. sez. V, n. 25191 del 2024).

Un ulteriore limite riguarda l’IRAP: il raddoppio previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 non si applica anche a tale tributo, perché le violazioni delle relative disposizioni non sono assistite da sanzioni penali (Cass. sez. VI-V, n. 10483 del 2018).

Il ricorso è quindi accolto nei limiti esposti. La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché esamini anche le questioni assorbite, tra cui la ricorrenza delle condizioni per l’obbligatorietà della denuncia penale, e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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