Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela (Cass. civ. Sez. V n. 17955 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando, nelle more del giudizio di cassazione, l’amministrazione annulli in autotutela l’atto impugnato riconoscendo la pretesa sostanziale del ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. È ammissibile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., il deposito di documenti che comprovano tale sopravvenienza, rientrando essi tra quelli relativi all’ammissibilità del ricorso. La rinuncia espressa alla refusione delle spese preclude ogni valutazione della soccombenza virtuale e giustifica la compensazione delle spese. In caso di cessazione della materia del contendere non trova applicazione la misura del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione.
Il Fatto
Il giudizio riguarda la debenza della tassazione sulla plusvalenza ex legge n. 413/1991 a seguito del pagamento dell’indennità di esproprio. La contribuente, nella dichiarazione dei redditi, aveva optato per la tassazione ordinaria indicando un credito d’imposta di cui aveva chiesto il rimborso; l’istanza era stata respinta con un atto di diniego.
L’impugnazione del diniego è stata respinta in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale e, in appello, dalla Commissione tributaria regionale. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio, l’ufficio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo annullato in autotutela l’atto di diniego e riconosciuto il credito d’imposta; la contribuente ha dichiarato di non opporsi e ha rinunciato alle spese di tutti i gradi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare la richiesta di cessazione della materia del contendere, ritenendola prioritaria rispetto all’esame dei motivi di ricorso. Il presupposto è l’espresso riconoscimento, da parte della contribuente, di aver ottenuto nelle more del giudizio quanto inizialmente reclamato a titolo di credito d’imposta, per effetto dell’annullamento in autotutela dell’atto di diniego.
Quanto alla documentazione prodotta dall’ufficio, il Collegio richiama il principio secondo cui, se dopo la notificazione del ricorso sopravviene una causa che fa venir meno l’interesse all’impugnazione, è consentito il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 372 c.p.c., perché relativi all’ammissibilità del ricorso. A sostegno sono citate Sez. V, ord. n. 10602 del 2025 e, in precedenza, Sez. L, ord. n. 4823 del 2024.
La Corte rileva poi che la contribuente ha rinunciato espressamente alla refusione delle spese per tutti i gradi di giudizio. Tale rinuncia esclude la possibilità di valutare la soccombenza virtuale e consente di disporre la compensazione delle spese del giudizio.
Infine, il Collegio affronta il profilo del contributo unificato. In caso di rinuncia al ricorso o di cessazione della materia del contendere non trova applicazione la misura di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotta dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, perché si tratta di norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione. Sono richiamate Cass. n. 25722/2019, n. 19071/2018, n. 13408/2017 e n. 19560/2015, nonché Cass. Sez. Un., ord. n. 19976 del 2024, che ha escluso i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in un caso di sopravvenuta inammissibilità del ricorso. La Corte dichiara pertanto l’intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Nota della Redazione
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