Raddoppio dei termini per obbligo di denuncia penale anche senza denuncia (Cass. civ. Sez. V n. 8713 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, come integrati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006, deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dal suo esito. L’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del decreto, con esclusione delle modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015 per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016. Il raddoppio opera automaticamente, senza margine di discrezionalità dell’Ufficio e senza obbligo di esternarne le ragioni.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificò un avviso di accertamento a una società in liquidazione e, per essa, alla sua legale rappresentante nonché a un soggetto ritenuto amministratore di fatto, con riguardo all’anno d’imposta 2004, per fatture in parte afferenti a operazioni ritenute inesistenti e in parte relative a costi ritenuti indeducibili. All’amministratore fu notificato un ulteriore atto impositivo per il recupero del 40% del maggior reddito accertato in capo alla società, corrispondente agli utili di partecipazione.
Il contribuente propose ricorso avverso entrambi gli avvisi. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso relativo all’atto notificato alla società e rigettò quello relativo al maggior reddito di partecipazione. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accolse l’appello del contribuente, annullando l’avviso, sul rilievo che l’atto era stato notificato oltre il quinto anno e che il raddoppio dei termini non era applicabile per mancanza di prova della denuncia penale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo, che censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 4 della l. n. 74 del 2000 e dell’art. 331 cod. proc. pen. Il giudice regionale aveva affermato la necessità della denuncia all’autorità competente ai fini del raddoppio, ma tale impostazione non trova riscontro nella disciplina positiva applicabile ratione temporis.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006 aveva previsto che i termini ordinari di decadenza raddoppiassero quando la violazione fiscale comportasse l’obbligo di denuncia per uno dei reati del d.lgs. n. 74 del 2000, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. L’art. 37, comma 26, ne estendeva l’applicazione ai periodi d’imposta per i quali, all’entrata in vigore del decreto legge, fossero ancora pendenti i termini ordinari, come nel caso dell’accertamento per il 2004.
La Corte ha escluso l’applicabilità delle modifiche introdotte dall’art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 128 del 2015, che avevano circoscritto il raddoppio ai soli casi di denuncia effettivamente presentata entro il termine ordinario: la norma di salvaguardia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 fa salvi gli effetti degli atti impositivi notificati prima del 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica entro il 31 dicembre 2015, come nella specie. Nemmeno operano le modifiche dell’art. 1, commi 130, 131 e 132, della l. n. 208 del 2015, il cui regime transitorio riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedente regime.
Individuata la disciplina applicabile, il raddoppio deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, restando irrilevante che l’azione penale non sia proseguita o che sia intervenuta assoluzione o condanna. La Corte richiama la Corte cost. n. 247 del 2011, secondo cui l’unica condizione è la sussistenza dell’obbligo di denuncia, con valutazione “ora per allora” rimessa al giudice tributario, e le proprie precedenti pronunce conformi (Cass. n. 23662 del 2023, n. 11620 del 2018, n. 16728 del 2016, n. 22337 del 2018, n. 33793 del 2019, n. 27250 del 2022).
Il raddoppio attiene solo alla commisurazione del termine e opera automaticamente in presenza della speciale condizione obiettiva, senza margine di discrezionalità dell’Ufficio né obbligo di esternarne le ragioni. Esso riguarda tanto le imposte quanto le sanzioni. La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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