Operazioni oggettivamente inesistenti: prova presuntiva e onere del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 8716 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di provare che l’operazione fatturata non è mai stata effettuata grava sull’Ufficio e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, quale l’assenza di una idonea struttura organizzativa in capo all’emittente. Una volta integrata tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, che sono di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. È invece esclusa la deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.
Il Fatto
La controversia origina dagli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di una verifica fiscale, ha ripreso a tassazione costi ritenuti fittizi per gli anni d’imposta 2013 e 2014 e maggiori ritenute, contestando l’indebita contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e la conseguente occulta distribuzione di utili non tassati. La società contribuente, nel frattempo cessata e cancellata, ha impugnato gli atti.
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto i ricorsi riuniti; la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Avverso tale pronuncia le ricorrenti, in qualità di trustee di un trust e di altra parte, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia, depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall’art. 370 c.p.c. decorrente dalla notificazione del ricorso.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, con cui si lamentava la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 in tema di riparto dell’onere della prova. Ha ribadito che, contestandosi operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provarne la non effettività, potendo ricorrere a elementi indiziari; a quel punto l’onere si sposta sul contribuente.
La Corte ha condiviso il percorso della Commissione regionale, che aveva valorizzato gli indici di gravità, precisione e concordanza: l’assenza di mezzi, macchinari e personale in capo alle società fornitrici, la compensazione di versamenti previdenziali con crediti inesistenti, la mancata produzione di bilanci e dichiarazioni, nonché l’incongruenza temporale tra l’ultimazione dei lavori e le fatture relative a prestazioni asseritamente successive.
Il secondo motivo, che lamentava motivazione apparente, è stato disatteso: la sentenza lascia cogliere la propria ratio decidendi e il sindacato di legittimità resta circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., non essendo ammissibili censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
Il terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile, poiché richiedeva una rivisitazione del merito riservata al giudice di merito nell’individuazione delle fonti del proprio convincimento.
Il quarto motivo è stato parimenti rigettato: in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti. Ne è derivato il rigetto del ricorso principale e l’irripetibilità delle spese per l’inammissibilità del controricorso.
Nota della Redazione
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