Rimborso IRES da indeducibilità IRAP: interessi dalla data del versamento (Cass. civ. Sez. V n. 16206 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso della maggiore IRES versata per effetto dell’indeducibilità dell’IRAP dalla base imponibile IRES, gli interessi di cui all’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento, e non dalla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la deducibilità. Tali interessi non presuppongono la mora dell’Amministrazione, ma hanno funzione compensativa del mancato godimento del denaro versato. La disciplina speciale tributaria esclude l’applicazione delle regole civilistiche sull’indebito, prescindendo dallo stato soggettivo di buona o mala fede dell’accipiens. Non trova applicazione l’art. 44-bis d.P.R. n. 602/1973, che regola i rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, non congruente con la fattispecie in cui la parziale non debenza dell’imposta deriva da una sopravvenuta modifica legislativa.

Il Fatto

La società presentava istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, della maggiore IRES versata per gli anni d’imposta 2004-2007, per effetto della mancata deduzione dall’imponibile IRES delle somme corrisposte a titolo di IRAP per gli interessi passivi e le spese del personale dipendente. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 6 d.l. n. 185/2008, reiterava la richiesta in via telematica secondo il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4 giugno 2009.

L’Amministrazione finanziaria erogava una parte del rimborso, contestando poi la decorrenza degli interessi, che assumeva dovuti solo dall’entrata in vigore del decreto. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale del Lazio riformava la decisione, con conseguente ricorso in cassazione della contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i motivi, tra loro connessi, con cui la società censura la qualificazione del diritto al rimborso e la decorrenza degli accessori. Il nodo è stabilire se gli interessi maturino dal versamento originario oppure solo dalla data di entrata in vigore della norma che ha riconosciuto la deducibilità dell’IRAP.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di rimborso d’imposte, gli interessi di cui all’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 non presuppongono la mora dell’Amministrazione, ma hanno la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per il mancato godimento del denaro versato al Fisco. Viene richiamata Cass. n. 11262 del 2023, insieme alle pronunce conformi Cass. n. 11189 del 2023, Cass. n. 30639 del 2023 e Cass. n. 36180 del 2023, che hanno escluso la posticipazione degli accessori all’entrata in vigore della novella.

La Corte valorizza il dato testuale del primo comma dell’art. 44, che assume la data del versamento quale riferimento certo ed univoco per l’individuazione del semestre di decorrenza. Rileva come il legislatore tributario consideri «ritardato» il rimborso già dal versamento, a prescindere dalla buona o mala fede dell’accipiens, in coerenza con il regime speciale della ripetizione dell’indebito tributario rispetto alla disciplina civilistica di cui agli artt. 2033 ss. cod. civ., come affermato dalle Sezioni Unite n. 13676 del 2014.

Quanto alla tesi che colloca la decorrenza all’entrata in vigore della norma, sostenuta da una sola recente pronuncia (Cass. n. 16566 del 2023), il Collegio non la condivide. Il rimborso delle annualità pregresse, evidenzia, ha natura sostanziale e non meramente procedimentale, come confermato dal richiamo all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e dalla ricostruzione del rapporto tra l’istanza originaria e quella telematica operata da Cass. n. 15341 del 2019. L’intervento normativo del 2008 ha inteso riparare a un possibile deficit di costituzionalità della pregressa disciplina: tale riparazione non può che essere integrale, comprendendo anche gli accessori.

La Corte esclude infine l’operatività dell’art. 44-bis d.P.R. n. 602/1973, che regola gli interessi per i rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata facendone decorrere il termine dal secondo semestre solare successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. La sua ratio non è congruente con la fattispecie, in cui la parziale non debenza dell’imposta non dipende dall’originaria liquidazione e dal suo controllo, ma da una sopravvenuta modifica legislativa. I motivi sono pertanto accolti, con assorbimento del quinto, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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