Raddoppio dei termini non applicabile all’Irap e nuove eccezioni in appello (Cass. civ. Sez. V n. 9054 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 consegue alla sola astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio che fa sorgere l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’accertamento del reato. Tale istituto non può tuttavia trovare applicazione anche per l’Irap, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Nel processo tributario, il divieto di proporre in appello nuove eccezioni ai sensi dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 riguarda le eccezioni in senso tecnico, dirette a fare valere un fatto giuridico impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa fiscale, e non le mere argomentazioni difensive né la specificazione di una censura già proposta nel ricorso introduttivo.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria ha emesso nei confronti di una società a ristretta base societaria due avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007, ricostruendo induttivamente il maggiore reddito d’impresa ai fini Ires, Irap e Iva, sul presupposto dell’inattendibilità della contabilità per costi fatturati da una società rivelatasi cartiera e per acquisti non regolarizzati. Sulla base di tali atti l’Ufficio ha notificato anche al socio avvisi di accertamento per il maggiore reddito da partecipazione, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
La Commissione tributaria provinciale, previa riunione, ha accolto parzialmente i ricorsi rideterminando il reddito secondo una minore percentuale di redditività. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello incidentale dell’Ufficio, ha rigettato gli appelli della società e del socio. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la società censura la declaratoria di inammissibilità, per novità, della questione relativa all’inapplicabilità del raddoppio dei termini all’Irap. Il processo tributario è strutturato come giudizio d’impugnazione della pretesa fiscale, ove l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale. Il divieto di nuove eccezioni colpisce gli strumenti processuali diretti a fare valere un fatto giuridico impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa, non le mere argomentazioni difensive. Poiché la società aveva già dedotto nel ricorso introduttivo la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, la specificazione in appello non integra eccezione nuova.
Sul secondo motivo la Corte conferma l’orientamento consolidato: il raddoppio opera in presenza dell’astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, a nulla rilevando l’effettiva presentazione della denuncia o l’inizio dell’azione penale, in linea con i principi di Corte cost. n. 247 del 2011. Tuttavia, per la ripresa Irap il giudice di appello non si è attenuto al principio per cui il raddoppio non è applicabile, non essendo le relative violazioni presidiate da sanzioni penali.
Quanto agli altri motivi, la Corte ne dichiara l’inammissibilità o l’infondatezza. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente indichi il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la decisività; non è sufficiente la doglianza sulla mancata valutazione di risultanze probatorie. Nelle operazioni oggettivamente inesistenti l’Amministrazione ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, che l’operazione non è stata effettuata, mentre il contribuente non può assolvere il proprio onere con l’esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture.
È invece fondato il settimo motivo, relativo alla ritenuta novità della censura sulla sproporzione delle sanzioni: la società aveva contestato tale profilo sin dal primo grado. Il ricorso del socio è dichiarato inammissibile per la confusa commistione di censure e l’assenza di una specifica rubrica. La Corte accoglie pertanto il primo, il secondo e il settimo motivo del ricorso della società, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto.
Nota della Redazione
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