Notifica a mezzo posta privata nulla ma non inesistente: appello tributario inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 20125 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni di atti processuali a mezzo posta, la notifica di atto giudiziario eseguita da operatore privato privo di titolo abilitativo, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata dal d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 e quella portata a compimento dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, è nulla e non inesistente. La sanatoria per raggiungimento dello scopo, conseguente alla costituzione della controparte, non consente però di ancorare la tempestività dell’impugnazione al momento della consegna dell’atto all’operatore, privo di poteri certificativi: rileva solo il momento della ricezione da parte del destinatario, certo in quanto asseverato dalla costituzione in giudizio. Il giudice di appello che, dopo aver dichiarato l’inammissibilità del gravame e essersi spogliato della potestas iudicandi, esamini comunque il merito, pronuncia argomentazioni ad abundantiam prive di effetti giuridici, censurabili solo per la statuizione di inammissibilità.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio l’11 febbraio 2019, n. 614/04/2019. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per rideterminazione di rendita catastale di immobili siti in Roma, dei quali la società contribuente era proprietaria.

Il giudice di secondo grado ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia, sul presupposto che la notifica a mezzo di operatore postale privato fosse inesistente, non essendo ancora entrata in vigore la legge n. 124 del 2017. Nel merito, ha comunque rilevato l’inadeguatezza motivazionale dell’atto impositivo. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 299 del 2020, secondo cui, nel quadro novellato dalla direttiva europea n. 2008/6/CE, la notificazione eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente. La sanatoria per raggiungimento dello scopo, dovuta alla costituzione della controparte, non rileva tuttavia ai fini della tempestività, per la mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore.

La giurisprudenza successiva ha poi precisato che la notifica di atti giudiziari tramite operatore munito della sola licenza individuale, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, non è né fidefaciente né valida, essendo tale genere di notificazioni riservato al gestore del servizio postale universale. Nel vigore della legge n. 124 del 2017 la riserva opera in favore dei soli titolari di licenza individuale speciale.

La Corte ribadisce il principio della scissione degli effetti della notifica: non potendosi valorizzare il momento della consegna all’agente notificatore, rileva solo la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, desumibile dalla sua costituzione. Nella specie, la sentenza di prime cure è stata pubblicata il 20 giugno 2016; la notifica dell’appello è stata ricevuta il 25 gennaio 2017, oltre la scadenza del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. fissata al 20 gennaio 2017. Ne deriva l’inammissibilità dell’appello per tardiva proposizione.

Quanto all’esame del merito svolto dal giudice regionale, la Corte richiama l’orientamento secondo cui, dopo la dichiarazione di inammissibilità, le argomentazioni di merito restano ininfluenti e prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente è tenuta a censurare solo la statuizione di inammissibilità. Su tale unica ratio decidendi si è formato il giudicato. La motivazione della sentenza impugnata deve pertanto essere corretta ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., essendo precluso al giudice di secondo grado l’esame nel merito dopo il preliminare rilievo dell’inammissibilità.

Il ricorso è infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese in ragione del consolidamento in corso di causa della giurisprudenza di legittimità.

Nota della Redazione

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