Contributi al fondo pensione integrativo e natura obbligatoria della contribuzione (Cass. civ. Sez. V n. 9053 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRPEF, l’esenzione pro quota prevista per i contributi versati alla previdenza complementare presuppone che la contribuzione abbia natura obbligatoria, nozione che va riferita non al patto intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore, ma all’obbligo istituito per legge nei confronti dell’ente pubblico previdenziale. Nel caso del fondo pensione aziendale di un istituto bancario, la cui funzione è divenuta di previdenza integrativa con l’estensione dell’iscrizione dei dipendenti all’assicurazione generale obbligatoria, i contributi volontari versati dal lavoratore non danno diritto al rimborso delle somme trattenute. Il meccanismo dell’incrocio contributivo, di natura meramente contabile, non altera l’imputazione sostanziale dei contributi e non incide sul regime fiscale della prestazione erogata.
Il Fatto
Il contribuente propone ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio alla propria istanza di rimborso.
La pretesa nasce dal rilievo che il fondo pensione costituito presso la banca datrice di lavoro, all’atto dell’erogazione delle somme per pensione complementare, non avrebbe dedotto dall’imponibile i contributi versati nel limite del 4 %. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con tutti i motivi il contribuente censura la violazione degli artt. 2696 cod. civ., 16, 17, 47, 19, 52 TUIR, oltre a disposizioni statutarie del fondo e a circolari. La Corte rileva anzitutto che i motivi sono prima facie inammissibili: prospettano profili tra loro confliggenti, sovrappongono la violazione di legge all’omesso esame, difettano di specificità e imputano la violazione anche a fonti prive di valore normativo, come lo statuto di un ente privato e una circolare.
Superati i profili di rito, il Collegio conferma l’inquadramento operato dalla CTR. L’obbligatorietà dei contributi che rileva non è quella derivante da un patto tra datore di lavoro e lavoratore, ma quella istituita per legge nei confronti dell’ente pubblico previdenziale. I contributi in questione sono pertanto volontari, versati per conseguire una pensione integrativa.
La questione è già affrontata dalla giurisprudenza della Corte, che il provvedimento richiama. La prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare eroghi forfetariamente a saldo e stralcio a un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo del trattamento pensionistico integrativo, costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato e soggiace al medesimo regime fiscale, con tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis (Cass. n. 1521 del 2017).
Il Fondo in questione, iscritto all’albo presso la Covip e soggetto alla sua vigilanza, costituiva una forma di previdenza complementare: una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, diretta a integrare la pensione pubblica (Cass. n. 27078 e n. 27079 del 2016). Per evitare la doppia trattenuta sulle retribuzioni veniva applicato, sulla base di un accordo tra la banca e gli organi di rappresentanza dei lavoratori, il meccanismo dell’incrocio contributivo. Tale meccanismo, sorto come strumento di semplificazione contabile, imputava formalmente alla banca il contributo obbligatorio gravante sul lavoratore e destinato all’Inps e formalmente al lavoratore quello destinato al fondo.
Ne consegue che il contributo destinato all’Inps doveva ritenersi sostanzialmente a carico del lavoratore, mentre quello destinato al fondo doveva considerarsi posto sostanzialmente a carico della banca. La questione dei presupposti dell’esenzione pro quota di cui all’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 attiene all’individuazione del soggetto che ha effettivamente pagato i contributi, ma si innesta sulla natura obbligatoria o facoltativa degli stessi. Il ricorso è pertanto infondato; le spese gravano sul ricorrente soccombente e sussistono i presupposti per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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