Revocazione per errore di fatto: inammissibile il ricorso per difetto di specificità (Cass. civ. Sez. V n. 21921 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, il vizio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o un’eccezione. Non integra errore revocatorio la mancata valutazione di una prova o di un documento, né la circostanza che il giudice non si sia pronunciato su tutte le argomentazioni della parte. La deduzione del vizio richiede una specificità rigorosa: occorre allegare gli atti processuali di cui il giudice non ha percepito esistenza o contenuto. È inammissibile il motivo che, in luogo della percezione, solleciti una rinnovata valutazione delle risultanze già esaminate.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 80/2023 depositata il 31.01.2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso in revocazione proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro una precedente decisione della stessa Commissione, che aveva accolto il ricorso della società in liquidazione.

La CTR ha escluso la sussistenza dell’errore di fatto, rilevando che l’omesso esame di un documento o di una prova offerta dalle parti può configurare al più un error in iudicando, non contemplato quale motivo di revocazione, e che difetta il nesso di causalità necessaria tra l’errore e la decisione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La parte intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di revocazione fondato sul contrasto tra la decisione impugnata e un giudicato esterno formatosi sugli avvisi di rettifica relativi alle stesse dichiarazioni doganali.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente non ha indicato alcun elemento idoneo a riscontrare la corrispondenza tra gli avvisi di rettifica definiti nel diverso procedimento e gli atti impositivi relativi alle sanzioni oggetto del presente giudizio. Né risulta dalla sentenza impugnata che la società odierna intimata fosse parte di quel procedimento.

La Corte ha aggiunto che la stessa impostazione del motivo impone un’attività di giudizio, estranea alla revocazione: la deduzione non investe la percezione di un atto, ma la valutazione delle risultanze. L’ordinanza esterna invocata è conoscibile d’ufficio, ma ciò non supplisce alla carenza di allegazione dei fatti costitutivi del vizio.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che il giudice della revocazione avrebbe a sua volta travisato la fattispecie, poiché il collegio della sentenza impugnata non si sarebbe avveduto dell’esistenza, tra gli atti, del provvedimento di delega alla firma.

Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato trascritto nel ricorso il provvedimento di delega, circostanza che non consente di valutare l’effettiva sussistenza dell’errore revocatorio. La Corte ha poi ribadito che la nullità per difetto di sottoscrizione del capo dell’Ufficio, o di un funzionario delegato, prevista per gli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette e IVA, non si estende agli avvisi di pagamento emessi in materia di accise, per la natura di stretta interpretazione delle norme richiamate. La contestazione sull’assenza della delega di firma, inoltre, non equivale all’eccezione di usurpazione dei poteri, ove non si alleghi che il firmatario non appartenga all’Ufficio emittente.

Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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