Raddoppio dei termini IVA e obbligo di denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 15195 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento IVA, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’esito del giudizio penale. L’operatività del termine speciale non presuppone che l’amministrazione indichi analiticamente nell’avviso la fattispecie di reato, poiché il giudice tributario può desumere gli elementi del reato dall’atto impositivo nel suo complesso. Il sindacato “ora per allora” del giudice tributario, richiesto dal contribuente, si limita al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia e all’eventuale uso pretestuoso della norma, restando estraneo l’accertamento del reato. Le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 130-132, legge n. 208 del 2015 non incidono sugli avvisi già notificati.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lazio n. 668/2016, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente. Oggetto della controversia era un avviso di accertamento per IVA dell’anno 2004, notificato nel dicembre 2011, quindi oltre il termine ordinario di decadenza.

La CTR aveva ritenuto infondata la pretesa erariale perché l’amministrazione non aveva dimostrato i presupposti del raddoppio dei termini: nell’atto impositivo mancava l’indicazione della fattispecie di reato, non era citato l’amministratore, deceduto, né risultava depositata la denuncia. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 37 d.l. n. 223 del 2006, come interpretata dalla C. cost. n. 247 del 2011. La norma speciale consente il raddoppio in presenza di un obbligo di denuncia penale, a prescindere dalla sua effettiva attivazione. Il ritardo o l’omissione di denuncia rilevano solo come responsabilità del pubblico ufficiale, non sul piano del termine di accertamento.

Sulla scorta di Cass. n. 666 del 2025 e Cass. n. 600 del 2025, il provvedimento ribadisce che il raddoppio consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini. L’astratta configurabilità reato, non la sua contestazione effettiva, fonda il termine speciale.

La Corte nega che l’amministrazione debba sopportare un aggravio motivazionale. La sentenza impugnata si è ancorata a un dato meramente formale, ossia la mancata indicazione della fattispecie di reato nell’avviso di accertamento, senza verificare in concreto, secondo il principio iura novit curia, se ricorresse una delle ipotesi del d.lgs. n. 74 del 2000. Quanto alle cause estintive del reato e alle modifiche del 2015, esse non incidono sugli avvisi già notificati, in forza della disciplina transitoria.

Il primo motivo è quindi accolto; il secondo, subordinato, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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