Notifica dell’appello al difensore revocato: nullità sanabile e non inesistenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 15850 del 23.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore poi revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione. Tale nullità è sanabile a seguito della costituzione del destinatario della notificazione, quand’anche avvenuta al solo scopo di eccepire la nullità stessa. La distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione rileva ai fini dell’applicabilità della sanatoria. L’evoluzione giurisprudenziale, a partire da Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916, ha determinato il superamento del precedente orientamento che qualificava come inesistente la notifica al difensore revocato.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per ripresa a tassazione dell’IVA relativa all’anno 2003, in relazione a fatture passive concernenti prestazioni ritenute non imponibili. La società contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, la quale accoglieva il ricorso con sentenza depositata il 27.03.2015.

L’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia. Tuttavia, la società aveva nel frattempo revocato il difensore di primo grado e comunicato la sostituzione all’Ufficio a mezzo raccomandata A/R. La CTR dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo inesistente la notifica eseguita nei confronti del difensore originariamente costituito e ormai revocato, con conseguente definitività della sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, enunciando un principio di diritto che segna il definitivo superamento del precedente orientamento giurisprudenziale. La notifica dell’atto di appello al difensore revocato, anziché a quello nominato in sua sostituzione, non deve più essere qualificata come inesistente, bensì come nulla, con tutte le conseguenze in termini di sanabilità del vizio.

Il percorso argomentativo muove dalla ricognizione dell’evoluzione giurisprudenziale, evidenziando come l’orientamento che definiva inesistente la notifica al difensore già costituito per il precedente grado di lite fosse stato superato. La svolta interpretativa è stata determinata da Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916, che ha avviato un’evoluzione in senso restrittivo della nozione di inesistenza; approdo poi consolidato da Cass. Sez. U. ord. 30/01/2020, n. 2087.

In tale prospettiva, la Corte ritiene condivisibile il principio per cui la notifica dell’appello effettuata nei confronti dell’originario difensore poi revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, è nulla e non inesistente, anche quando la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione. Ne deriva che tale vizio è suscettibile di sanatoria, sia mediante rinnovazione da ordinarsi ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., sia a seguito della spontanea costituzione del destinatario della notificazione, ancorché avvenuta solo per eccepire la nullità.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte rileva che l’accertamento in fatto operato dalla CTR in ordine all’avvenuta comunicazione all’Ufficio della sostituzione del difensore non è sindacabile in sede di legittimità; tuttavia, la conseguenza giuridica che ne è stata tratta è errata. Il vizio della notifica dell’appello, pur sussistente, andava inquadrato nella categoria della nullità sanabile; la costituzione della società appellata, pacificamente avvenuta, aveva comportato la sanatoria del vizio medesimo, ancorché fosse finalizzata esclusivamente a far valere la nullità.

La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 291 c.p.c.

Tutte le 171 sentenze sull'art. 291 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *