Motivazione apparente della CTR e istanza di rinvio per conciliazione (Cass. civ. Sez. V n. 34426 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nulla per motivazione apparente la sentenza della Commissione tributaria regionale che, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. In tema di conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992, la mera manifestazione di disponibilità delle parti ad esperire un tentativo di accordo, non accompagnata da alcun accordo raggiunto, non giustifica il rinvio dell’udienza, non essendo previsto — diversamente dall’art. 48-bis per la conciliazione in udienza — un potere di rinvio della causa.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggior reddito, determinato ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2013. La CTP accoglieva il ricorso. L’Ufficio interponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva il gravame, affermando la legittimità dell’operato dell’Agenzia.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla motivazione apparente e sulla violazione delle regole in materia di prova. L’Ufficio resisteva con controricorso. Prima dell’adunanza camerale entrambe le parti depositavano istanza di rinvio, avendo manifestato la volontà di raggiungere una conciliazione extragiudiziale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rigetta le istanze di rinvio. Le parti, infatti, hanno solo manifestato la disponibilità ad esperire un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 546/1992, senza raggiungere alcun accordo. La norma richiamata, applicabile al giudizio in virtù dell’art. 16 d.lgs. n. 81/2025 — che ha modificato l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023 eliminando il limite temporale di introduzione del ricorso — prevede la presentazione di un’istanza congiunta solo in presenza di un accordo già perfezionato.
Pertanto, non essendo consentito un rinvio dell’udienza, diversamente da quanto previsto dall’art. 48-bis per la conciliazione in udienza, l’istanza non può essere accolta. La Corte osserva peraltro che l’esito del ricorso consentirà comunque alle parti di raggiungere la conciliazione nelle more.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, va interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile (Sezioni Unite n. 8053 del 2014; Sez. V n. 7090 del 2022).
Nella specie, la CTR si è limitata ad affermazioni apodittiche, che non consentono di apprezzare l’iter logico della decisione. Manca l’indicazione della fattispecie concreta e, soprattutto, qualsiasi considerazione puntuale sul numero degli pneumatici destinati allo smaltimento, punto centrale della controversia. Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo, e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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