Ricavi extra budget case di cura non tassabili per difetto di competenza (Cass. civ. Sez. V n. 26366 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, il generale principio di competenza non trova applicazione rispetto ai ricavi delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per prestazioni extra budget, eseguite in aggiunta a quelle suscettibili di essere compensate in base a una convenzione. Tali ricavi sono infatti privi dei requisiti di certezza della loro esistenza e di determinabilità dell’ammontare finché non ne siano effettuati il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità stabilite dalla convenzione medesima. Non è quindi consentito, per l’Amministrazione finanziaria, computare i corrispettivi di dette prestazioni nell’esercizio in cui sono state rese sul solo presupposto del titolo contrattuale stipulato con l’azienda sanitaria.

Il Fatto

La controversia ha origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, con il quale è stato rettificato il reddito imponibile dichiarato da una società esercente casa di cura in convenzione con la Regione Sicilia. L’Amministrazione riteneva che i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese per ciascun anno d’imposta dovessero essere computati secondo il principio di competenza, benché eccedenti il limite entro il quale l’azienda sanitaria provinciale ne avrebbe assicurato il pagamento, le c.d. prestazioni extra budget. Da qui l’avviso di accertamento per il 2010 ai fini IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi.

Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, ha accolto l’appello della società. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalla società con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 88 e 109 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2423-bis cod. civ. L’Agenzia sostiene che la remunerazione delle prestazioni extra budget fosse comunque collegata al contratto stipulato con l’azienda sanitaria, titolo giuridico produttivo di effetti, sì da escludere che quei ricavi fossero privi dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità nell’esercizio di competenza.

La Corte, respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità sollevata dalla contribuente e ritenutala insussistente, giudica il motivo infondato. Richiama un orientamento già espresso in controversia similare riguardante una casa di cura in convenzione con il Servizio sanitario nazionale: Cass. n. 2602 del 2019, confermata da Cass. n. 10302 del 2021 e Cass. n. 18419 del 2021.

Secondo tale indirizzo, i ricavi delle strutture convenzionate per prestazioni extra budget restano privi dei requisiti di certezza dell’esistenza e di determinabilità dell’ammontare finché non intervengano il riconoscimento e la quantificazione con le modalità fissate dalla convenzione. Il rinvio della rilevanza fiscale ad altro e successivo periodo di imposta non costituisce dunque un’opzione consentita, ma la conseguenza necessaria dell’assetto giuridico del rapporto.

La conclusione è coerente, sul piano civile, con l’indirizzo che, in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata, pone a carico della stessa l’onere della prova dell’esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget, essendo per la pubblica amministrazione l’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (Cass. n. 13884 del 2020; Cass. n. 25514 del 2024).

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia soccombente al rimborso delle spese di legittimità, liquidate come in dispositivo. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2003, essendo l’Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (Cass. n. 1778 del 2016).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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