Corrigibile l’errore materiale sul beneficiario delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 7701 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto tra la statuizione sulle spese contenuta nella motivazione e quella trasfusa nel dispositivo integra un errore materiale, emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ., quando la divergenza non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione ma attiene alla sola formulazione letterale del comando. La correzione è ammissibile ove il dispositivo indichi quale beneficiario della condanna alle spese di legittimità un soggetto diverso da quello risultante dalla motivazione, restando la scelta del reale destinatario questione di mera esteriorizzazione del giudizio già compiuto. Rileva, a tal fine, la circostanza che l’ente territoriale non fosse assistito dall’Avvocatura dello Stato, la quale esclude che la condanna potesse riferirsi all’amministrazione finanziaria rimasta intimata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti di un ente territoriale e dell’amministrazione finanziaria. Con ordinanza n. 33708 del 2022 la Corte aveva rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dell’amministrazione finanziaria e del relativo agente della riscossione, senza alcun riferimento all’ente territoriale.

L’ente ha quindi presentato istanza di correzione errore materiale, rilevando che la motivazione dell’ordinanza individuava il beneficiario delle spese nell’ente stesso e non nell’agente della riscossione, rimasto intimato, mentre il dispositivo conteneva una statuizione difforme.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il contrasto interno al provvedimento. La motivazione dell’ordinanza n. 33708 del 2022 statuiva che le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra ricorrente ed ente territoriale, seguivano la soccombenza, mentre nulla era dovuto nei confronti dell’agente della riscossione, rimasto intimato. Il dispositivo, invece, condannava il ricorrente a favore dell’amministrazione finanziaria e dell’agente della riscossione.

Il Collegio qualifica la divergenza non come vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma come semplice errore materiale. La decisione era già compiutamente espressa nella motivazione; il dispositivo ne costituiva una rappresentazione letterale infedele.

Da qui l’emendabilità con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ. La Corte valorizza, in particolare, la circostanza che l’ente territoriale non era assistito dall’Avvocatura dello Stato. Tale dato conferma che la condanna non poteva essere riferita all’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il dispositivo andava riallineato alla motivazione.

L’istanza è pertanto accolta. La Corte dispone la correzione nel senso che, dove è scritto che il ricorrente è condannato al pagamento delle spese in favore dell’amministrazione finanziaria e dell’agente della riscossione, si legga invece che la condanna è pronunciata in favore dell’ente territoriale, con liquidazione in complessivi euro 5.600,00 oltre accessori di legge. Dispone inoltre che la correzione sia trascritta in calce all’ordinanza corretta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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