Radicamento e pena sotto sei mesi non precludono rifiuto consegna (Cass. pen. Sez. VI n. 21910 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite della pena residua inferiore a sei mesi, previsto dall’art. 9, par. 1, lett. h), decisione quadro 2008/909/GAI e recepito dall’art. 13, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 161 del 2010, non può essere interpretato nel senso di impedire l’operatività del motivo di rifiuto della consegna fondato sul radicamento del ricercato nel territorio dello Stato, di cui all’art. 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI e all’art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005. Quando il trasferimento dell’esecuzione è collegato al rifiuto della consegna per radicamento, il riconoscimento della sentenza straniera non opera come procedimento autonomo, ma come strumento servente rispetto alla disciplina del mandato di arresto europeo. Ne consegue che la corte di appello, ricorrendo i presupposti del mandato, può applicare il motivo di rifiuto anche per pene inferiori a sei mesi, sempreché sia intervenuto il consenso dello Stato emittente e la pena non superi la durata stabilita nella sentenza di condanna. È invece escluso ogni potere di intervento unilaterale della corte di appello sulla pena irrogata all’estero, e il riconoscimento parziale non può essere disposto senza previa interlocuzione e accordo con lo Stato di emissione.

Il Fatto

La corte di appello aveva disposto la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria straniera, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per l’espiazione di una pena detentiva. Il provvedimento riguardava il solo reato di uso di atto falso, per il quale il riconoscimento era stato ammesso; la richiesta relativa a un ulteriore addebito era stata rigettata per difetto di doppia punibilità.

Investita della questione, la corte territoriale aveva riconosciuto il radicamento del ricorrente sul territorio dello Stato e aveva preso atto del consenso dello Stato emittente all’esecuzione della pena in Italia. Ciò nonostante, aveva ritenuto ostativo il motivo di rifiuto fondato sulla durata della pena residua inferiore a sei mesi. Il difensore ha censurato l’applicazione di tale clausola, osservando che la pena di quattro mesi era il risultato del cumulo con l’illecito per il quale la consegna era stata negata, mentre la pena originaria per il reato riconosciuto ammontava a un anno.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato nella parte in cui assume la pena di un anno come termine di riferimento, cioè la pena determinata prima del computo del cumulo. Il quadro normativo europeo e interno non consente di riconoscere in capo alla corte di appello un potere di intervento diretto sulla pena irrogata dall’autorità straniera, per di più invocato in senso peggiorativo.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 161 del 2010 il giudice è tenuto al rispetto della durata e della natura della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo il potere di adattamento nei limiti del comma 5, attivabile solo in caso di incompatibilità con la legge italiana. Analogamente, l’art. 8, par. 1, decisione quadro 2008/909/GAI impone il riconoscimento e l’esecuzione della pena, ammettendo adattamenti in condizioni restrittive, come ribadito dalla giurisprudenza europea richiamata. Il riconoscimento parziale, poi, esige la previa consultazione e l’accordo con lo Stato di emissione, a pena di abnormità strutturale del provvedimento.

Il vero nodo è la discrasia tra la disciplina del mandato esecutivo, operante per pene non inferiori a quattro mesi, e la clausola che consente di rifiutare il riconoscimento quando la pena residua è inferiore a sei mesi. Entrambi gli strumenti convergono sul motivo di rifiuto legato al radicamento, che si fonda sulla finalità rieducativa della pena. La corte richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di reinserimento sociale del condannato.

Il motivo di rifiuto facoltativo è subordinato, secondo la Corte di giustizia, a due condizioni: il radicamento del ricercato nello Stato di esecuzione e un vero e proprio impegno di quest’ultimo a eseguire la pena. La decisione quadro 2008/909/GAI individua lo strumento per il trasferimento della pena ed è applicabile, mutatis mutandis, ai casi di rifiuto per radicamento.

La lettura sincronica imposta dalla Grande Sezione della Corte di giustizia del 2025 conduce alla conclusione decisiva: quando il trasferimento si collega al rifiuto della consegna, il meccanismo di riconoscimento è servente rispetto alla disciplina del mandato. Il limite dei sei mesi risponde all’esigenza di evitare l’attivazione del riconoscimento per pene minime, esigenza che non ricorre quando la procedura di consegna è già attivata. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello, che dovrà rivalutare la richiesta di applicazione del motivo di rifiuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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